Durata incarico revisore-prorogatio

Finanza locale
27 Aprile 2015
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La prorogatio dell'incarico dei revisori non può superare i quarantacinque giorni

Testo 

Una Prefettura ha chiesto l'orientamento di questa Amministrazione circa l'applicabilità della procedura della prorogatio alla durata dell'incarico degli Organi di revisione economico finanziaria dopo l'entrata in vigore e la piena operatività delle disposizioni di cui all'oggetto.
In particolare, la Prefettura evidenzia che in data 10 febbraio 2015 ha proceduto all'estrazione a sorte dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali dei nominativi per il rinnovo dell'organo di revisione, in scadenza al 26 marzo 2015, del Comune di XXX che, successivamente, ha comunicato di procedere alla nomina del nuovo collegio al termine del periodo della prorogatio. Al riguardo, si osserva che la durata dell'incarico dell'organo di revisione è disciplinata dall'articolo 235 del testo unico n.267 del 2000 che prevede l'applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Come indicato nella circolare F.L. n.7/2012, la predetta disposizione continua ad operare anche a seguito delle nuove modalità di scelta dei revisori introdotte dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011. Al fine di consentire il rinnovo dell'organo di revisione entro il termine di scadenza dell'incarico, l'articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno n.23 del 2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla Prefettura di procedere all'estrazione per tempo, come correttamente avvenuto nel caso in questione. Tuttavia, stante l'applicabilità delle richiamate disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi si ritiene che, pur in presenza della tempestiva procedura di estrazione e dell'avvenuta comunicazione con largo anticipo dei nominativi estratti, ove l'ente non abbia comunque provveduto al rinnovo dell'organo nel termine di scadenza, lo stesso è prorogato per non più di quarantacinque giorni. Sarà, quindi, cura del Comune di XXX procedere al rinnovo del collegio di revisione nei termini massimi consentiti atteso che il citato articolo 6 del decreto legge n.293 del 1994 prevede che, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi decadono e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.