Decorrenza del termine di 20 giorni previsto per la disciplina delle dimissioni del sindaco. Il dies a quo per il computo del termine di cui all’ art. 53 comma 3, del decreto legislativo n. 267/000 è identificato nel giorno in cui le dimissioni vengono assunte al protocollo dell’ente.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale nel trasmettere un esposto di alcuni consiglieri del comune in oggetto relativo alla modifica dell'art. 23, comma 3, dello statuto comunale, è stato chiesto un parere in merito.
In particolare con deliberazione di consiglio n. 37 del 27.10.2014 è stata approvata, con la prescritta maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, una modifica statutaria concernente la disciplina delle dimissioni del sindaco, introducendo una specifica procedura in ordine alla decorrenza del termine di 20 giorni previsto dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00.
Al riguardo, si osserva che, secondo un costante orientamento, il dies a quo per il computo del termine di cui al predetto art. 53 è identificato nel giorno in cui le dimissioni vengono assunte al protocollo dell'ente.
in merito alla possibilità da parte dello statuto comunale di disciplinare la suddetta materia, si rappresenta in linea generale, che lo Stato ha competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), in ordine alla potestà legislativa in materia di disciplina elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. La legge n. 131/03, all'art. 4, comma 2, prescrive che lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 832, del 3 marzo 2005, alla luce proprio degli artt. 114 e 117 della Costituzione, ha ribadito la competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo che evidentemente non può essere autonomamente disciplinata dal comune, neppure in sede statutaria, in mancanza di una norma legislativa statale che ne delimiti l'intervento integrativo. Con sentenza n. 492/2008, il TAR Calabria ha osservato che 'lo statuto comunale,... anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è da qualificarsi come atto normativo secondario, capace, entro certi limiti, di innovare l'ordinamento e che, nell'ambito della gerarchia delle fonti, può essere considerato come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocata appena al disopra delle fonti regolamentari'.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la modifica in parola, concernente la disciplina relativa alle dimissioni del sindaco, esuli completamente dalla materia riservata alla disciplina statutaria dell'ente.