Nomina revisore unico. Decadenza revisori comuni membri

Finanza locale
26 Marzo 2015
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

La decadenza dei revisori in carica presso i comuni membri di un'unione è automatica e non è necessario procedere con delibera di revoca anticipata.

Testo 

Si fa riferimento alle note n.339 del 22 gennaio 2015 e n.1251 del 9 marzo 2015, inviate anche alla Prefettura, con le quali l'Unione XXX chiede se la nomina del revisore economico finanziario, che svolge tutte le funzioni fondamentali dei singoli comuni aderenti, comporti la decadenza automatica dei revisori in carica presso i comuni o sia necessario una delibera di revoca anticipata dell'incarico e se l'incarico di revisione possa comportare una maggiorazione del compenso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 20 maggio 2005.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
A norma dell'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110 lett.c), della legge n.56 del 2014, l'organo di revisione dell'Unione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte e è costituito, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 110, da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dell'unione non superi i 10.000 abitanti e da un collegio composto da tre membri, per le unioni che superano tale limite, come da orientamento espresso con ministeriale n.75738 del 3 luglio 2014.
Come osservato con la ministeriale n.57782 del 24 giugno 2013, resta fermo il disposto di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, il quale prevede che, all'atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'Unione.
La decadenza è stabilita dalla normativa di riferimento e, di conseguenza, si ritiene che i comuni non debbano procedere alla revoca dei propri revisori i quali decadono dall'incarico al momento dell'esecutività della delibera di nomina dell'organo di revisione economico finanziaria dell'Unione.
Per quanto attiene alle modalità di determinazione del compenso spettante al Revisore dell'Unione, come previsto dall'articolo 241, comma 5, del testo unico n.267 del 2000, occorre fare riferimento alla classe demografica del comune più popoloso. Inoltre, si ricorda che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai componenti degli organi di indirizzo e di controllo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2015, gli stessi emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti del 10 per cento.
Infine, si osserva che in mancanza di specifico riferimento normativo, non sembrerebbe possibile applicare alcuna maggiorazione al compenso spettante al Revisore dell'Unione in oggetto, come sopra determinato.