Nomina di un sesto assessore. Quesito.

Territorio e autonomie locali
4 Marzo 2015
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Numero assessori. la circolare ministeriale n. 2379 del 16.02.2012 ha chiarito che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni, rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, per il quale “l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Prefettura, in relazione a specifica richiesta del Segretario del Comune in oggetto (con popolazione di 11.641 abitanti al censimento del 2011), ha chiesto se sia possibile nominare un sesto assessore – esterno e senza indennità – in forza della persistenza dell'articolo 47 del T.U.O.E.L. n. 267/00 che non sarebbe stato espressamente abrogato nei termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
In particolare, il Segretario comunale ritiene che il mancato adeguamento alle riduzioni disposte 'dalla legge finanziaria' sia giustificato in relazione all'articolo 4, comma 1, del T.U.O.E.L. il quale dispone che le deroghe al citato decreto legislativo n. 267/00 possono essere introdotte, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, solo mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Il Comune, inoltre, giustifica il mancato adeguamento statutario alla vigente normativa in materia di composizione della Giunta, adducendo che la norma finanziaria di riduzione del numero di assessori e l'articolo 47 del T.U.O.E.L. opererebbero su piani diversi non incompatibili.
Ciò posto, si osserva preliminarmente che il Comune in oggetto ha rinnovato i propri organi alle recenti elezioni del 25 maggio 2014.
Tant'è che si è proceduto all'elezione di 16 consiglieri come previsto dall'articolo 2, comma 184, della legge n. 191/09 che ha ridotto del 20% la consistenza di tutti i consigli comunali.
Il citato art. 2, al comma 185, ha ridotto, altresì, per tutti i comuni, il numero massimo degli assessori ad un quarto dei consiglieri.
Si osserva, inoltre, che l'art. 11, comma 7, della legge n. 265/99, confluito nell'art. 47 del T.U.E.L. n. 267/00, aveva modificato la disciplina dettata dalla legge n. 142/90 in tema di composizione delle giunte, demandando allo statuto la determinazione del numero degli assessori sulla base di un nuovo sistema di calcolo ancorato all'entità numerica dei consiglieri, piuttosto che alla fascia demografica di appartenenza dell'ente locale, come previsto in precedenza.
Le suddette disposizioni sono state inoltre integrate dalla disciplina 'transitoria' prevista dal comma 8, di immediata applicazione fino all'adozione di una specifica norma statutaria.
I nuovi parametri indicati dal comma 5, del richiamato art. 47, si sostituivano automaticamente alle disposizioni statutarie esistenti.
Tuttavia, occorre rilevare che le successive modificazioni, in particolare quelle di cui all'articolo 2, comma 185 della legge n. 191/09, sono immediatamente precettive sia nell'accertata carenza della modifica espressa del T.U.O.E.L. che in assenza dell'adeguamento statutario da parte dell'ente interessato.
A tale riguardo, giova richiamare la circolare ministeriale n. 2379 del 16.02.2012, con la quale è stato chiarito che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia 'organi di governo' dei comuni, rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, per il quale 'l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette'.
Nel caso prospettato, evidenziando, che il d.l. 25.01.2010, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 26.03.2010, n. 42 ha previsto che 'Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo', si ritiene che la norma statutaria del Comune di . che prevede un numero massimo di sei assessori, non possa essere applicata, rendendosi necessario l'adeguamento al parametro di legge che consente un numero massimo di cinque assessori.