Divieto di rinnovo del revisore in carica per un ulteriore triennio senza procedura di estrazione

Finanza locale
16 Aprile 2015
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

È preclusa la possibilità di rieleggere gli stessi revisori per un secondo incarico, consentita in vigenza delle previgenti modalità di scelta 

Testo 

Si è avuta notizia che un comune, con delibera consiliare, ha confermato per un ulteriore triennio un Revisore dei conti, già nominato dall'ente per il triennio 2012-2014, senza che lo stesso sia stato estratto a sorte dalla Prefettura.
Come è noto, l'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011, ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco.
Detta disposizione, pur senza apportare espresse modifiche alle previsioni di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ha innovato sostanzialmente le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, i quali, ferma restando la nomina con delibera del consiglio dell'ente, vengono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco.
Con decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, in attuazione della predetta disposizione, sono state definite le modalità di istituzione e tenuta dell'elenco dei revisori dei conti e le nuove modalità di scelta dei revisori.
Le predette disposizioni, normative e regolamentari, hanno avuto efficacia a decorrere dalla data di effettivo avvio del nuovo sistema di scelta dei revisori, avvenuto in data 10 dicembre 2012.
A decorrere da tale data, pertanto, ferma restando la nomina dei revisori con deliberazione del consiglio dell'ente e la vigenza degli altri istituti non modificati dalle richiamate disposizioni, i revisori sono scelti con le modalità previste dal citato regolamento.
Da tale data resta, quindi, preclusa anche la possibilità di rieleggere gli stessi revisori per un secondo incarico, consentita in vigenza delle previgenti modalità di scelta e in forza dell'articolo 235, comma 1, del testo unico n.267 del 2000.
Risulta evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all'estrazione casuale dall'apposito elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza, che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dal citato articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011.
Si ritiene che la rieleggibilità dei revisori per una sola volta, prevista dall'articolo 235 del testo unico n.267 del 2000, debba intendersi riferita, in vigenza delle nuove modalità di scelta, alla possibilità per un revisore, comunque scelto mediante estrazione dall'elenco, di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'ente locale non possa in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma debba procedere al rinnovo dello stesso con le modalità previste dal richiamato decreto del Ministro dell'interno n.23 del 2012.
Tutto ciò premesso, si invita la Prefettura a rappresentare quanto sopra al Comune per i provvedimenti di competenza.