Procedura per la approvazione delle modifiche allo statuto comunale.

Territorio e autonomie locali
4 Marzo 2015
Categoria 
01.02 Modalità approvative
Sintesi/Massima 

Procedura per la approvazione delle modifiche allo statuto comunale. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/00, è previsto che lo statuto (ovvero le modifiche statutarie) sia approvato, in prima istanza, con il "voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati". Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si apre un'ulteriore fase procedimentale che prevede la ripetizione della votazione in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il "voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”.

Testo 

Con le note allegate in copia, sono stati chiesti alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina prevista dall'art. 6, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/00 per l'approvazione dello statuto comunale e delle successive modifiche.
Ai sensi della disposizione citata, è previsto che lo statuto (ovvero le modifiche statutarie) sia approvato, in prima istanza, con il "voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati".
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si apre un'ulteriore fase procedimentale che prevede la ripetizione della votazione in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il "voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati'.
Le due votazioni per le quali la legge richiede la maggioranza assoluta, da tenersi entro trenta giorni, termine che dalla lettura della norma appare ordinatorio, possono anche non essere consecutive, ma intervallate da una o più votazioni infruttuose.
Si ritiene utile precisare che la duplice approvazione a maggioranza assoluta è sempre necessaria, ivi compreso il caso in cui tale quorum sia stato raggiunto nella prima votazione, con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni a maggioranza assoluta assommeranno a tre.
Infine, si esprime l'avviso che, ai fini del computo del quorum previsto per la approvazione delle modifiche statutarie, debba essere compreso anche il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell' art. 37 del citato testo unico.
Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso considerare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.