Composizione organo di revisione delle unioni

Finanza locale
26 Marzo 2015
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

La revisione svolta dal revisore dell'Unione anche nei comuni membri può ritenersi applicabile solo se rivolta alla totalità dei comuni membri.

Testo 

Una Prefettura, nel segnalare che deve procedere con il sorteggio dell'organo di revisione dell'Unione XX, ha trasmesso una nota con la quale il Presidente dell'Unione XX chiede chiarimenti in ordine all'articolo 1, comma 110, lett.c), della legge n.56/2014 il quale prevede che le funzioni dell'organo di revisione possano essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono.
In particolare, viene chiesto se tale funzione possa essere svolta solo per i comuni tenuti all'obbligo associativo e non anche per gli altri comuni appartenenti all'Unione che hanno scelto di aderire alla forma associata solo per la funzione del catasto.
In ordine a tali dubbi interpretativi, codesta Prefettura chiede, quindi, l'orientamento di questa Amministrazione.
Al riguardo, si osserva che, il citato articolo 1, comma 110, lett.c), nel prevedere la facoltà, per le unioni, di svolgere le funzioni dell'organo di revisione in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, fissa la composizione dell'organo di revisione dell'unione in relazione alla dimensione demografica dell'unione stessa.
L'organo da nominare è, quindi, quello dell'unione, la cui composizione, nel caso la stessa unione e i comuni che la costituiscono, decidano di avvalersi della facoltà prevista dalla norma in esame, è monocratica ovvero collegiale in base alla popolazione complessiva dei comuni che costituiscono l'unione stessa.
Conseguentemente, si esprime l'avviso che la facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 110, lett.c) della legge n.56 del 2014, possa ritenersi applicabile solo nel caso in cui le funzioni in esame siano svolte in forma associata per tutti i comuni che compongono l'unione.