Modalità estrazione e rinuncia degli interessati

Finanza locale
12 Marzo 2015
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Per arginare il problema di eventuali rinunce da parte dei soggetti estratti l'ente deve richiedere il sorteggio per tempo e i revisori in sede di domanda di iscrizione all'Elenco devono escludere gli ambiti provinciali nei quali non sono interessati alla nomina

Testo 

Una Prefettura rappresenta le problematiche derivanti dal nuovo sistema di scelta dei revisori, mediante estrazione a sorte nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, principalmente attinenti alle numerose rinunce dei revisori sorteggiati nei piccoli comuni. In particolare un sindaco evidenzia che dopo la scadenza del proprio revisore e a causa delle ripetute rinunce da parte dei soggetti sorteggiati, il comune è rimasto senza revisore e, di conseguenza, non ha potuto garantire gli adempimenti istituzionali che richiedono la firma del revisore. Le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali sono state introdotte dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, che ha previsto espressamente l'estrazione a sorte da un elenco formato a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nel disciplinare l'attuazione della citata disposizione il Regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, proprio per arginare il problema di eventuali rinunce da parte dei soggetti estratti, ha previsto la possibilità, in sede di domanda di iscrizione all'Elenco, di escludere gli ambiti provinciali nei quali i soggetti non sono interessati alla nomina. Inoltre, l'articolo 5, comma 3, del predetto Regolamento dispone che per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare, siano estratti tre nominativi il primo dei quali designato per la nomina mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto designato. Infine, è stato previsto un congruo termine di comunicazione alla Prefettura da parte dell'ente locale della data di scadenza dell'incarico dell'organo di revisione, proprio per permettere di espletare, nei termini, tutti gli adempimenti relativi alla nomina del revisore. Nel prendere atto delle criticità segnalate, riferite in particolare ai comuni di ridotte dimensioni e a quelli collocati in particolari aree geografiche, si ribadisce che le nuove modalità di scelta mediante estrazione, rispetto a quelle precedentemente previste di scelta diretta, sono state indicate dalla norma; in ogni caso saranno adeguatamente valutate eventuali ulteriori modalità attuative sulla base delle criticità rappresentate. Si ritiene comunque opportuno segnalare la possibilità di valutare il ricorso alle disposizioni di cui all'articolo n.234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000 e all'articolo 1, comma 110 lettera c), della legge n.56 del 2014 che prevedono che la funzione di revisione economico finanziaria possa essere svolta dall'organo di revisione delle Unioni di comuni anche per i comuni che ne fanno parte, possibilità che potrebbe rappresentare una soluzione nei casi segnalati.