Unione in scioglimento. Nomina nuovo revisore

Finanza locale
15 Aprile 2015
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

L'incarico del revisore non può eccedere il periodo di prorogatio anche in caso di scioglimento dell'unione, se necessario si procede a nuova nomina tramite estrazione dall'elenco.

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso una nota con la quale l'Unione XX, atteso l'imminente scioglimento della stessa, chiede una deroga all'obbligatorietà di nominare un nuovo Revisore dei conti.
In particolare, fa presente che i Comuni sono prossimi alla deliberazione di scioglimento dell'Unione a far data dal 1 maggio 2015 e il Revisore unico dell'Unione terminerà il periodo di prorogatio del proprio mandato in data 23 aprile 2015.
Di conseguenza, l'Unione dovrebbe restare senza Revisore dei conti per una sola settimana. In ordine a tale i dubbi interpretativi, la Prefettura chiede, quindi, l'orientamento di questa Amministrazione.
Al riguardo, si osserva che la durata dell'incarico dell'organo di revisione è disciplinata dall'articolo 235 del testo unico n.267 del 2000 che prevede l'applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444.
In particolare, il citato articolo 6 prevede che, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Tutto ciò premesso, considerata la gravità delle conseguenza che si potrebbero verificare nel caso in cui l'attività di revisione dovesse protrarsi oltre il periodo di prorogatio, si invita la Prefettura a verificare che lo scioglimento dell'Unione a far data dal 1 maggio sia effettivo e coincida con la cessazione dell'ente, senza che sia necessaria l'adozione di eventuali residui provvedimenti di gestione economico-finanziaria.
Laddove ciò non si dovesse verificare si ritiene opportuno procedere al rinnovo del Revisore che opererà fino all'effettiva cessazione dell'Unione.