Un Sindaco di un comune nel rappresentare la critica situazione della gestione dei servizi istituzionali causa dell’esiguità del personale, che si aggraverà nel 2016 a causa della cessazione di una unità di personale, ha chiesto di conoscere se sia p

Territorio e autonomie locali
11 Giugno 2015
Categoria 
15.04.19 Trattamento di fine rapporto
Sintesi/Massima 

Stante quanto sopra, relativamente al caso di specie, si ritiene che codesto Ente, nelle more delle definizione delle suddette procedure, non possa procedere alla stabilizzazione di cui trattasi, non essendosi, peraltro, verificate, nell’anno 2014, cessazioni di personale.

Testo 

Con una nota il Sindaco di un Comune, nel rappresentare la critica situazione della gestione dei servizi istituzionali a causa dell'esiguità del personale, che si aggraverà nel 2016 a causa della cessazione di una unità di personale, ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere alla stabilizzazione di personale a tempo determinato di cat. B, appartenente all'ex bacino LSU, tenuto conto che: l'ente ha rispettato il patto di stabilità interno; ha ridotto le spese di personale; nel 2013 ha avuto una cessazione di personale; nel 2014 non ha avuto cessazioni.
Al riguardo, si fa presente che legge di stabilità n. 190/2014 contiene varie disposizioni, commi da 418 a 430, in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.
In particolare, il comma 424 dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nelle percentuali stabilite dalla normativa (per l'anno 2015 il 60% della spesa di personale di ruolo cessato nell'anno precedente, mentre per il 2016 l'80%) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate e alla ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per tale finalità di ricollocazione i predetti enti destinano, altresì, la restante parte percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014-2015 salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.
In merito all'applicazione della normativa contenuta in detto comma, come di quella contenuta nei commi sopra richiamati, giova evidenziare che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha emanato specifiche linee guida, contenute nella circolare n. 1/2015 del 30.1.2015, alla quale si rimanda. In particolare, nel paragrafo 'divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche' viene specificato che 'nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sul budget 2015 e 2016.'.
Ciò posto relativamente alle stabilizzazioni, si rammenta che il comma 426, prevede la proroga al 31.12.2018, del termine originariamente fissato al 31.12.2016, per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari previste dall'art. 4, commi 6, 8 e 9 del Dl 101/2013. Nella predetta circolare viene anche chiarito che detta proroga è stata introdotta dal legislatore al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta. Conseguentemente il processo di stabilizzazione non deve considerarsi interrotto ma solo post-posto.
Stante quanto sopra, relativamente al caso di specie, si ritiene che l'Ente, nelle more delle definizione delle suddette procedure, non possa procedere alla stabilizzazione di cui trattasi, non essendosi, peraltro, verificate, nell'anno 2014, cessazioni di personale.