Compenso dell'organo di revisione che svolge la funzione anche nei comuni membri

Finanza locale
20 Luglio 2015
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Il compenso spettante al Revisore dell'Unione fa riferimento alla classe demografica del comune più popoloso ed è omnicomprensivo anche per l'attività che il Revisore dell'Unione presta presso i Comuni associati.

Testo 

Una Prefettura chiede chiarimenti in ordine al corrispettivo spettante al Revisore economico finanziario dell'Unione che svolge tutte le funzioni fondamentali dei singoli comuni aderenti. In particolare, l'Unione ha chiesto alla Prefettura se sia corretto attribuire al Revisore un solo compenso omnicomprensivo anche per lo svolgimento della funzione di revisione economico finanziaria presso i comuni che ne fanno parte.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
A norma dell'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110 lett.c), della legge n.56 del 2014, l'organo di revisione dell'Unione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte e è costituito, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 110, da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dell'unione non superi i 10.000 abitanti e da un collegio composto da tre membri, per le unioni che superano tale limite, come da orientamento espresso con ministeriale n.75738 del 3 luglio 2014.
Per quanto attiene alle modalità di determinazione del compenso spettante al Revisore dell'Unione, come previsto dall'articolo 241, comma 5, del testo unico n.267 del 2000, occorre fare riferimento alla classe demografica del comune più popoloso.
Infine, si osserva che detto compenso è omnicomprensivo anche per l'attività che il Revisore dell'Unione presta presso i Comuni associati.