Esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale. Quesito.

Territorio e autonomie locali
16 Giugno 2015
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Esercizio del diritto di accesso dei consiglieri ex art. 43 del dlgs n. 267/2000 finalizzato a conoscere le posizioni tributarie di alcuni ex amministratori. Alla luce del parere in data 11 gennaio 2011 della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi “indipendentemente dall'inclusione della divulgazione dei contribuenti morosi fra i casi soggetti al segreto, gli Uffici comunali non possano limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere comunale, ancorché possa sussistere il pericolo della divulgazione di dati di cui il medesimo entri in possesso”. Ai sensi dell’art. 66 del d. lgs. n. 196/2003 la materia tributaria è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi degli artt. 20 e 21 dello stesso decreto legislativo, e, dunque, soggetta a pubblicità nelle forme e nei limiti previsti dalle medesime disposizioni.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha chiesto un parere in ordine al quesito posto dal sindaco del Comune di ., circa il corretto esercizio del diritto di accesso agli atti riservato ai consiglieri comunali.
In particolare, è stato chiesto se sia legittimo accogliere la richiesta di un consigliere finalizzata a conoscere le posizioni tributarie di alcuni ex amministratori, alla luce del fatto che a seguito dell'analisi delle posizioni già comunicate ai consiglieri, ' sono scaturiti dei post sul sito ufficiale della lista civica ritenuti lesivi dell'onorabilità e della privacy di taluni ex amministratori'.
Al riguardo, si osserva che l'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 267/00 riconosce al consigliere comunale un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art. 10, T.U.O.E.L.) sia, più in generale, nei confronti della pubblica amministrazione, genericamente intesa, come disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, al fine di poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, come anche rilevato da codesta Prefettura, si è orientata nel senso di ritenere che l'ampia prerogativa a ottenere informazioni è riconosciuta ai consiglieri comunali senza che possano essere opposti profili di riservatezza, restando fermi, tuttavia, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali, nei casi specificamente determinati dalla legge, come previsto dal sopra richiamato art. 43.
Anche il T.A.R. Lombardia – Milano – con sentenza n. 2363 del 23.09.2014 ha riconosciuto un ampio diritto dei consiglieri comunali ad accedere agli atti del Comune in quanto 'non è in dubbio che possa essere ostensibile anche documentazione che, per ragioni di riservatezza, non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, essendo il consigliere tenuto al segreto d'ufficio (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525)'.
In ogni caso, ad avviso di questa Direzione Centrale, qualora non sia stata adottata, appare necessaria una regolamentazione della materia da parte del Consiglio comunale nell'ambito degli strumenti di autorganizzazione.
In merito alla specifica fattispecie segnalata, appare utile richiamare il parere in data 14 dicembre 2010 con cui la Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi, ribadendo che 'gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato', ha riconosciuto il diritto ad accedere agli atti relativi al pagamento dei tributi (per le concessioni cimiteriali) in quanto le informazioni richieste attengono formalmente all'esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente e pertanto sono da ritenere accessibili dal consigliere comunale.
Premesso, pertanto, alla luce anche del parere in data 11 gennaio 2011 della citata Commissione, richiamato da codesta Prefettura, che 'indipendentemente dall'inclusione della divulgazione dei contribuenti morosi fra i casi soggetti al segreto, gli Uffici comunali non possano limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere comunale, ancorché possa sussistere il pericolo della divulgazione di dati di cui il medesimo entri in possesso', si osserva che ai sensi dell'art. 66 del d. lgs. n. 196/2003 la materia tributaria è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi degli artt. 20 e 21 dello stesso decreto legislativo, e dunque soggetta a pubblicità nelle forme e nei limiti previsti dalle medesime disposizioni.