L’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art. 38 del citato T.U.O.E.L.. In assenza di disposizioni che escludano espressamente la possibilità di istituire il gruppo misto anche con la partecipazione di un unico componente, si potrebbe accedere ad un’interpretazione delle fonti di autonomia locale orientata alla valorizzazione dei diritti dei singoli di poter aderire ad un gruppo consiliare.
Si fa riferimento alla nota allegata, con la quale la Provincia in oggetto ha chiesto di conoscere se un consigliere uscito dal proprio gruppo originario di appartenenza, possa aderire al gruppo misto, formato da un unico componente.
Al riguardo, si rappresenta in via preliminare, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art. 38 del citato T.U.O.E.L..
In ordine alla fattispecie segnalata, si rileva che lo statuto della provincia in oggetto all'articolo 23, comma 5, dispone che 'I gruppi consiliari sono composti dagli eletti sotto lo stesso contrassegno. I consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del periodo che precede possono formare un nuovo gruppo che deve essere composto da almeno due membri.' Nell'ambito della suddetta fonte statutaria non si rinvengono norme riferite alla ipotesi di costituzione del gruppo misto.
Il regolamento sul funzionamento del consiglio provinciale prevede la possibilità per i consiglieri che non intendano più far parte di un gruppo e di non aderire a ad altro gruppo consiliare, di confluire nel gruppo misto, senza però dare indicazione in ordine alla composizione numerica di quest'ultimo.
Ciò posto, tale disposizione regolamentare potrebbe essere interpretata quale previsione speciale, dettata con puntuale riferimento alla fattispecie del 'gruppo misto' e, pertanto, non riconducibile alla normativa dettata dall'art. 23, comma 5, dello statuto provinciale riferito alle ipotesi di costituzione di un nuovo gruppo consiliare diverso dal misto.
In assenza di disposizioni che escludano espressamente la possibilità di istituire il gruppo misto anche con la partecipazione di un unico componente, si potrebbe accedere ad un'interpretazione delle fonti di autonomia locale orientata alla valorizzazione dei diritti dei singoli di poter aderire ad un gruppo consiliare.
Occorre, altresì, considerare che in linea generale il gruppo misto è un gruppo consiliare con carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto e dal regolamento e la cui costituzione non può essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti.
Ciò premesso, nel ribadire che la materia dei 'gruppi consiliari' è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che devono trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.
Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio provinciale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di adottare apposite modifiche regolamentari che disciplinino anche le ipotesi in argomento.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.