Commissioni consiliari. Ai sensi dell’art. 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, le commissioni consiliari, qualora siano previste dalle fonti di autonomia locale, devono essere costituite nel rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Si ritiene che una commissione non possa essere considerata validamente costituita nel caso in cui i componenti di minoranza abbiano eletto un consigliere facente parte della coalizione di governo. Pertanto, le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale nel trasmettere un quesito formulato dal Segretario generale del Comune in oggetto, viene chiesto il parere di questo Ministero.
In particolare emerge che nel corso della seduta di consiglio comunale tenutasi in data 8 gennaio u.s. si è proceduto, con il sistema del voto limitato, alla nomina dei componenti della commissione consiliare speciale per il diritto allo studio.
In esito alla predetta votazione sono risultati eletti due componenti della maggioranza mentre i due gruppi di opposizione hanno designato rispettivamente un rappresentante della minoranza ed un membro che, benché proclamatosi indipendente, risulta formalmente incardinato nel gruppo di maggioranza.
Ciò posto si pone il dubbio se la suddetta commissione sia validamente costituita con un consigliere facente parte della coalizione di governo eletto da una delle minoranze, considerando che la stessa minoranza avrebbe ribadito di confermare la volontà espressa in sede di votazione.
La perplessità troverebbe la sua giustificazione nel fatto che ai sensi dell'art. 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, le commissioni consiliari, qualora siano previste dalle fonti di autonomia locale, devono essere costituite nel rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Pertanto le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Tanto premesso, si ritiene che la commissione in parola non possa essere considerata validamente costituita, in quanto la composizione della stessa non risulta rispettosa del dettato normativo recato dall'art. 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/000.