in conformità con quanto disposto dall’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00,il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica. Nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato formulato un quesito riguardante la data entro la quale deve essere tenuta la seduta di seconda convocazione del consiglio.
In particolare il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevede all'art. 28 che 'la seduta di seconda convocazione deve seguire, in giorno diverso, la seduta di prima convocazione andata deserta', mentre l'art. 21 della medesima fonte normativa prevede, in conformità con quanto disposto dall'art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, che il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica.
Alla luce del suindicato quadro normativo, è stato chiesto se sia corretta la posizione assunta dal sindaco dell'ente che, non rinvenendo in alcuna norma un vincolo temporale in ordine alle sedute di seconda convocazione, avrebbe ritenuto non sussistente l'obbligo di convocare nuovamente l'assemblea entro i termini previsti dall'art. 21 citato, qualora la seduta consiliare, convocata una prima volta entro venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri, fosse andata deserta per mancanza del quorum strutturale.
Ciò posto si ritiene, conformemente a quanto ritenuto da codesto Ufficio, ed attesa la formulazione letterale del citato art. 39, comma 2, che nell'arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.
Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alla individuazione del quorum necessario per la validità della seduta in seconda convocazione, atteso che il regolamento richiede la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il sindaco, si ritiene che debba operarsi l'arrotondamento aritmetico. Pertanto nel caso in cui la cifra decimale sia pari o inferiore a 5 si procede con l'arrotondamento per difetto; in caso che la stessa sia superiore a 5 si procede con l'arrotondamento per eccesso.