Consiglio comunale. Quesito concernente il computo degli astenuti.

Territorio e autonomie locali
28 Aprile 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Calcolo astenuti. Si ritiene che gli astenuti, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, concorrono alla formazione del c.d. “quorum strutturale”, cioè alla formazione del numero minimo di consiglieri necessario per la validità della seduta. Proprio per l’esigenza di garantire la funzionalità dell’assemblea deliberante, in carenza di apposite disposizioni regolamentari, si ritiene, invece, che gli astenuti debbano essere esclusi dal calcolo del quorum funzionale e le deliberazioni vengono approvate in presenza di una maggioranza di voti favorevoli.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito del Comune di . relativo alla questione segnalata in oggetto.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'art. 38, c. 2, del decreto legislativo n. 267/00, demanda al regolamento comunale, "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
Unico limite indicato dal legislatore è che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia".
Il legislatore statale si è, quindi, limitato a stabilire una soglia minima, inderogabile, di presenze nel consiglio comunale, rimettendo all'autonomia normativa dell'ente la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, implicante anche la possibilità di stabilire maggioranze qualificate per l'adozione di determinati atti deliberativi sui quali si reputi che debba convergere un più elevato numero di consensi.
In merito alla specifica fattispecie, codesta Prefettura ha segnalato che alla seduta erano presenti 14 consiglieri su 17 assegnati e la deliberazione ha ottenuto 4 voti favorevoli e 1 voto contrario, mentre 9 consiglieri si sono astenuti dal voto.
La questione prospettata concerne l'eventuale computabilità degli astenuti tra i votanti e dunque se, nel caso specifico, ferma restando la necessità dell'approvazione da parte della maggioranza dei presenti, la deliberazione debba intendersi non approvata.

Al riguardo, si ritiene che gli astenuti, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, concorrono alla formazione del c.d. 'quorum strutturale', cioè alla formazione del numero minimo di consiglieri necessario per la validità della seduta. Del resto, anche il richiamato T.U.O.E.L. n. 267/00, all'articolo 78, c. 2, impone agli amministratori l'astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
In presenza di una situazione diffusa di astensioni, se non si ammettesse la formazione del quorum strutturale, il funzionamento del consiglio comunale potrebbe risultare compromesso.
Proprio per l'esigenza di garantire la funzionalità dell'assemblea deliberante, in carenza di apposite disposizioni regolamentari, si ritiene, invece, che gli astenuti debbano essere esclusi dal calcolo del quorum funzionale e le deliberazioni vengono approvate in presenza di una maggioranza di voti favorevoli.
Tale assunto è dettato in analogia alla previsione contenuta nell'art. 48 del regolamento della Camera dei Deputati, per cui per l'approvazione delle deliberazioni dovranno essere conteggiati i soli votanti, compresi coloro che hanno votato scheda bianca, nulla o non leggibile, ed esclusi gli astenuti.
Una interpretazione diversa, nel senso di considerare l'astensione equivalente nei fatti a un voto contrario, non sarebbe giustificata laddove è previsto il voto favorevole, il voto contrario e l'astensione.
Pertanto, ribadendo l'opportunità dell'adozione di norme regolamentari che definiscano inequivocabilmente il quorum funzionale, si ritiene che riguardo alla fattispecie segnalata, la deliberazione, che ha ricevuto un numero superiore di voti favorevoli rispetto ai voti contrari, dovrebbe intendersi approvata. (V. sentenza C.d.S. n. 3372/2012 del 7.06.2012).