Diritto di accesso agli atti del Comune.

Territorio e autonomie locali
16 Giugno 2015
Categoria 
02.02 Diritto di accesso e informazione ai cittadini
Sintesi/Massima 

La richiesta di accesso agli atti del Comune presentata da un cittadino, finalizzata ad estrarre copia di “eventuali denunce per la tassa di smaltimento dei rifiuti” potrebbe trovare un limite nell’articolo 10 del d. lgs. n. 267/2000 che tutela comunque il diritto alla riservatezza delle persone rispetto alla piena accessibilità degli atti del Comune. Tuttavia, l’accesso, motivato dalla eventualità di una difesa giudiziale, non può essere negato, ai sensi dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990 e ad esso non può opporsi il controinteressato (al quale va comunicata l'esistenza dell'istanza, ex art. 3, del d.P.R. n. 184/2006) nemmeno ricorrendo all'esigenza di tutela della privacy che risulta comunque recessiva rispetto a quella giudiziaria (Consiglio di Stato - Sezione Quarta n. 02402 del 12/05/2014).

Testo 

Con la nota allegata in copia, il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate proprie del Comune di .. ha chiesto un parere in ordine alla legittimità della richiesta di accesso agli atti del Comune presentata da un cittadino, finalizzata ad estrarre copia di 'eventuali denunce per la tassa di smaltimento dei rifiuti' e 'della voltura riferita al contatore dell'acqua'.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 267/00 - che disciplina il diritto di accesso e informazione - dispone che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, rafforzando il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa locale per il cittadino-elettore.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha precisato, che ai sensi del richiamato disposto normativo è consentito al cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.
Tale specialità comporta (sempre secondo l'orientamento espresso dalla citata Commissione nelle sedute dell'11 ottobre e dell'8 novembre 2011) che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui non siano compatibili col T.U.O.E.L., mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), della citata legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
L'art. 10 del T.U.O.E.L. non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile nei casi previsti da apposito regolamento, a tutela della riservatezza.
Secondo la Commissione, i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.
Il predetto parere, inoltre, in presenza di una richiesta presentata anche per tutelare il diritto alla difesa in un procedimento civile in corso, appare idoneo a risolvere la questione, nella parte in cui si afferma che 'l'accesso, nella specie, motivato dalla eventualità di una difesa giudiziale, non può essere certamente negato e ad esso non può opporsi il controinteressato (al quale va comunicata l'esistenza dell'istanza, ex art. 3, del d.P.R. n. 184/2006) nemmeno ricorrendo all'esigenza di tutela della privacy che risulta comunque recessiva rispetto a quella giudiziaria'.
Ciò trova conferma, peraltro, nel disposto di cui all'art. 24, comma 7, della più volte richiamata legge n. 241/90, il quale prevede che 'deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici' (conforme, tra le tante, Consiglio di Stato - Sezione Quarta n. 02402 del 12/05/2014 ), venendo meno il divieto previsto dalla citata norma al comma 1, lett. b) in ordine all'accesso ai 'procedimenti tributari.'
Considerato, pertanto, che l'interessato ha dichiarato che intende 'tutelare il suo diritto alla difesa nel procedimento civile in corso', si ritiene che la richiesta di accesso non possa non essere accolta.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.