Quorum: Nei comuni aventi una popolazione superiore ai 15000 abitanti, in occasione della seduta consiliare con la quale si procede alla convalida della elezione di un consigliere comunale chiamato a subentrare ad un consigliere divenuto assessore, il consigliere subentrante deve essere computato al fine della determinazione del quorum strutturale necessario per la validità della seduta consiliare.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato posto un quesito in ordine alla correttezza seguita dall’amministrazione comunale di …, ente che conta una popolazione superiore ai 15000 abitanti, in occasione della seduta consiliare con la quale si è proceduto alla convalida della elezione di un consigliere comunale chiamato a subentrare, in quanto primo dei non eletti della medesima lista, ad un consigliere divenuto assessore. In particolare è’ stato chiesto se il consigliere subentrante potesse essere computato al fine della determinazione del quorum strutturale necessario per la validità della seduta consiliare. Come noto, ai sensi del citato art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 è previsto che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, “qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.” Con il parere n. 2755 del 13 luglio 2005 reso dal Consiglio di Stato in ordine all’art. 64 del decreto legislativo n. 267/00, a suo tempo diramato da questo Dipartimento con circolare n. 5 del 13 settembre 2005, è stato evidenziato che, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. La disposizione prevede il subentro automatico del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all’ordinario procedimento di surroga, consentendo così al consigliere subentrante di essere convocato e di partecipare a pieno titolo alla seduta in cui si procede alla convalida della propria nomina. Si soggiunge, infine, che il Tar Campania, nella sentenza n. 8 del 2012, ha affermato che i consiglieri subentranti a quelli nominati assessori, convocati della seduta del consiglio comunale, “concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale”. Tanto premesso, si condivide l’orientamento espresso da codesta Prefettura in ordine alla questione segnalata.