L'incompatibilità del revisore dipendente dello stesso ente si riferisce a coloro che risultano essere dipendenti dell'ente locale e non anche a coloro che hanno rivestito tale qualifica nel biennio precedente
Una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere di un Comune circa la presunta incompatibilità all'incarico di revisore dei conti di un iscritto nell'apposito elenco estratto con le modalità di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n.23, per il rinnovo dell'organo di revisione del comune stesso e designato per la nomina, il quale, dipendente di un altro comune, ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'area economico-finanziaria in quel comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n.311 del 2004, dal 21 luglio 2015 al 30 settembre 2015.
In relazione alla questione prospettata, la Prefettura ritiene che non appare sussistere la causa di incompatibilità poiché il soggetto in questione non è attualmente dipendente del comune in cui è stato designato per la nomina di revisore.
Al riguardo, nel richiamare quanto disposto dall'articolo 236 del decreto legislativo n.267 del 2000, che disciplina le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità dei revisori dei conti degli enti locali, si concorda con l'orientamento prospettato dalla Prefettura.
Infatti, il comma 2 del predetto articolo 236 stabilisce, per quanto qui interessa, che l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria.
Dalla lettura della norma appare evidente che la predetta incompatibilità si riferisce a coloro che risultano essere dipendenti dell'ente locale e non anche a coloro che hanno rivestito tale qualifica nel biennio precedente, come, invece, previsto per i componenti degli organi dell'ente locale dallo stesso articolo 236, comma 2.