Ai sensi dell'articolo 235, comma 1, primo periodo del TUEL il nominativo sorteggiato ai fini della nomina dell'organo di revisione che ha già svolto due precedenti incarichi presso lo stesso ente, non può essere nominato revisore una terza volta
Una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere di un comune circa la presunta ineleggibilità all'incarico di revisore dei conti di un iscritto nell'apposito elenco estratto con le modalità di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n.23, il quale risulta aver già svolto presso il medesimo comune due incarichi di revisore, per il triennio 1991-1994 e per il triennio 1994-1996, di cui quest'ultimo conclusosi anticipatamente (18 maggio 1995) per dimissioni volontarie.
In relazione alla problematica sottoposta all'attenzione, la Prefettura ritiene che la stessa sia riconducibile a quanto prescritto dall'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che dispone la durata dell'incarico dei revisori per tre anni e la rieleggibilità in per una sola volta, esprimendo l'avviso che tale limitazione andrebbe applicata anche nella circostanza dell'interruzione dell'incarico, non essendo normativamente prevista la possibilità del terzo mandato in caso di interruzione di uno dei due precedenti, come invece stabilito dall'articolo 51 del medesimo decreto legislativo per la carica di sindaco.
Al riguardo, giova riportare, preliminarmente, il testo del richiamato articolo 235, comma 1, primo periodo, del TUEL, come risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, il quale prevede che "L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ….., e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale."
Sulla base della disposizione in esame, come si evince anche dalle modifiche apportate dal richiamato articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge n.66 del 2014, si ritiene che il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente locale non possa essere nominato una terza volta revisore nel medesimo ente, non rilevando a tal fine il fatto che gli incarichi siano o meno consecutivi.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n.5976 del 3 dicembre 2014.
Anche in ordine al secondo aspetto del quesito prospettato, ossia se la predetta limitazione si applichi anche nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, uno dei due incarichi si sia concluso anticipatamente, si concorda con l'orientamento espresso in merito da codesta Prefettura.
Al riguardo, si è dell'avviso, infatti, che, in mancanza di una specifica previsione normativa che consenta di stabilire la soglia temporale dell'incarico di revisore entro la quale non opera il divieto di svolgimento di un terzo incarico presso il medesimo ente locale, come espressamente previsto per il mandato del sindaco dall'articolo 51 del TUEL, deve ritenersi che, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 235, comma 1, primo periodo, del TUEL, l'incarico vada considerato nel novero di quelli precedentemente svolti anche nell'ipotesi in cui vi sia stata interruzione anticipata dello stesso.
Una diversa interpretazione non sembrerebbe coerente con il dettato normativo, laddove si dovesse ritenere di considerare ai fini del divieto di svolgimento del terzo incarico solo gli incarichi di durata triennale, né risponderebbe ad alcun criterio di certezza giuridica l'individuazione di un'eventuale soglia di durata dell'incarico da computare ai medesimi fini.
Si ritiene, pertanto, che nella fattispecie rappresentata il nominativo sorteggiato ai fini della nomina dell'organo di revisione, avendo già svolto due precedenti incarichi presso lo stesso ente, non possa essere nominato revisore una terza volta, ai sensi del richiamato articolo 235, comma 1, primo periodo del TUEL.