Richiesta di parere sulla fattibilità di una consultazione referendaria comunale

Territorio e autonomie locali
12 Maggio 2016
Categoria 
02.01 Consultazione e Referendum popolare
Sintesi/Massima 

referendum comunali.
Si ritiene che, conformemente al parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 8 luglio 1998, n. 464, il regolamento in materia di referendum si prospetta in funzione complementare ed integrativa rispetto alle previsioni statutarie, tanto da rendere inapplicabile il suddetto istituto in mancanza dello stesso. Il predetto orientamento è stato successivamente confermato dallo stesso Consiglio di Stato - sez. IV - con la sentenza n. 3769/2008.

Testo 

E' stato chiesto un parere in ordine all'ammissibilità di un referendum comunale proposto da un cittadino che - pur in assenza di specifica disciplina regolamentare di dettaglio, come indicata dall'articolo 66 dello Statuto comunale - ha già depositato, per la vidimazione, i moduli per la raccolta delle firme.
In particolare, è stato chiesto: 1) se la mancanza del regolamento sia da considerarsi presupposto imprescindibile per l'attivazione della consultazione; 2) se l'eventuale approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale, con la previsione di norme transitorie per lo svolgimento della citata consultazione referendaria, ferma restando la verifica dell'ammissibilità del quesito da demandare all'esame di un organismo che sostituisca l'abrogato difensore civico, potrebbe sanare tale mancanza.
Al riguardo, si osserva che l'ordinamento presta una particolare attenzione alla partecipazione diretta del cittadino nella vita delle Istituzioni locali.
Giova ricordare in proposito, che l'Italia ha fatto propri i principi della Carta Europea dell'autonomia locale a cui ha aderito sottoscrivendo la relativa convenzione, poi ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.
Gli istituti di partecipazione e gli organismi consultivi del cittadino trovano una loro concretizzazione nel T.U.O.E.L. n. 267/00 e, indipendentemente dalla dimensione demografica dell'ente, fanno parte del contenuto necessario e non meramente facoltativo dello statuto.
Un rinvio allo statuto è previsto dal comma 3 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 267/000 in merito alla previsione di forme di consultazione della popolazione, nonché alle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi con la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame.
La norma dispone che 'possono' essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, che (comma 4) devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale.
Fermo restando l'obbligo di previsione degli istituti di partecipazione, il referendum, si configura, dunque, quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale che una volta previsto deve, però, essere compiutamente disciplinato dal regolamento.
Ciò premesso, si osserva che lo statuto del Comune di ., all'articolo 66, rimanda ad apposito regolamento comunale la disciplina delle modalità operative del referendum, fornendo peraltro una serie di indicazioni di dettaglio che dovrebbero essere recepite dal medesimo regolamento.
In merito, nel confermare i pregressi orientamenti formulati da questa Direzione Centrale, in relazione a fattispecie analoghe, si ritiene che il regolamento conformemente al parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 8 luglio 1998, n. 464, reso su richiesta di questa Amministrazione, in relazione ad una fattispecie analoga, si prospetta in funzione complementare ed integrativa rispetto alle previsioni statutarie, tanto da rendere inapplicabile l'istituto del referendum consultivo in mancanza dello stesso. Il predetto orientamento è stato successivamente confermato dallo stesso Consiglio di Stato - sez. IV - con la sentenza n. 3769/2008.
La giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ritiene, infatti, che debba essere la fonte regolamentare a 'prevedere le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati..' inclusi i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione.
Del resto, i cittadini interessati all'approvazione del regolamento potranno sensibilizzare l'Ente affinché proceda in tal senso, atteso che le previsioni dello statuto, non consentono alcun margine discrezionale da parte dell'Amministrazione.
Ferma restando l'ammissibilità dell'adozione di un regolamento attuativo per consentire – con specifiche norme transitorie – anche il regolare espletamento della procedura già avviata, si ritiene comunque che debba essere garantito ai promotori l'effettivo esercizio entro i termini previsti dallo statuto.
Peraltro, occorre evidenziare che la verifica di possibili soluzioni tecniche da adottare con le norme transitorie, in assenza delle modifiche statutarie, debbono comunque essere coerenti con le disposizioni di tale ultimo strumento.
In particolare, si ricorda che l'art. 2, comma 186, lett. a) della legge 23.12.2009, n. 191, pur avendo soppresso la figura del difensore civico comunale ha stabilito che le relative funzioni possono essere attribuite, mediante convenzione, al difensore civico della provincia.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'Ente interessato.