Rappresentanza di genere. Legge n.56 del 2014

Territorio e autonomie locali
5 Luglio 2016
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Legge n. 56/2014. Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato formulato un quesito in materia di quote di genere dell’organo giuntale, previste ai sensi del comma 137, della legge n. 56/14. Come noto, il comma 137 della legge n. 56/2014 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. In particolare, è stato evidenziato il mancato rispetto da parte del sindaco del comune in oggetto della citata normativa. Ciò in quanto, il sindaco, eletto a seguito delle consultazioni amministrative tenutesi lo scorso maggio, ha nominato quattro assessori, tra cui una sola donna. L’organo di vertice, interpellato da codesta prefettura, ha fornito una motivazione circa la doglianza prospettata, adducendo di non aver trovato persone di genere femminile di propria fiducia disponibili ad assumere il relativo incarico. Con riferimento alla adeguatezza dell’istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n. 1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l’annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr Tar Calabria sentenze nn. 2,3 e 4 del 2015). Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”. Nella citata pronuncia, il Supremo Consesso Amministrativo ha, inoltre, dato conto della ragionevolezza delle indicazioni fornite dalla scrivente amministrazione nella circolare n. 6508 del 24.4.2014 laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e di fornire un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità. Tanto premesso, si osserva che, come noto, il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione e, pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere solo nelle competenti sedi amministrative.