Equilibrio di genere nella giunta. Delega a consigliere comunale. Previsione statutaria

Territorio e autonomie locali
6 Luglio 2016
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Per i comuni di fascia demografica inferiore ai 3.000 abitanti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 6, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12 che, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, (con valore non meramente programmatico, ma precettivo) rendono effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Rimanendo ferma la necessità dell’adeguamento statutario da parte dell’Ente interessato, le predette disposizioni sulla parità di genere risultano, peraltro, immediatamente applicabili anche in carenza di una espressa previsione statutaria.

Testo 

Con la nota che si allega, inviata anche a codesta Prefettura, il Gruppo consiliare …ha lamentato una serie di criticità circa l’operato del sindaco del Comune di …, ente che conta una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Tra le questioni segnalate è stata rappresentata la mancata attuazione della vigente normativa in tema di parità di genere nella composizione della giunta comunale. Al riguardo si osserva che, seppur la legge n. 56 del 7 aprile 2014 all’art. 1, comma 137, ha stabilito un preciso quorum del 40% al fine di rispettare tale principio per i soli comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, con riferimento ai comuni al di sotto di tale soglia demografica occorre richiamare l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00. Il predetto articolo prevede che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Come noto, tale disposizione è stata modificata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 215 del 2012 che ha sostituito il verbo “promuovere” con il verbo “garantire” ed ha aggiunto alla espressione “organi collegiali” la dicitura “non elettivi”. Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della citata legge n. 215 del 2012 è previsto che gli enti locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, adeguino i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell’art. 6 del richiamato T.U.O.E.L.. L’art. 2, comma 1, lett. b) della citata legge n. 215/12 ha modificato l’art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, disponendo che il sindaco ed il presidente nella provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”. La normativa in parola va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/03 che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Nel caso dei comuni rientranti nella suddetta fascia demografica, si ritiene, pertanto, che debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nei citati articoli 6, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Ciò posto, comunque, ferma restando la necessità dell’adeguamento statutario da parte dell’Ente interessato, le predette disposizioni sulla parità di genere risultano, peraltro, immediatamente applicabili anche in carenza di una espressa previsione statutaria. Infine risulterebbe ammissibile la segnalata delega (interorganica) al consigliere comunale a condizione che il suo contenuto sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce e purché sia sancita all’interno dello statuto nell’ambito dell’autonomia esercitabile ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.