Individuazione presidente del collegio. Divieto svolgimento terzo incarico

Finanza locale
15 Luglio 2016
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La funzione di presidente del collegio dei revisori è affidata al componente che risulti avere un maggior numero di incarichi. I componenti dell'organo di revisione non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale

Testo 

Un comune ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione del presidente del collegio dei revisori, alla possibilità di svolgimento dell'incarico per una terza volta, nonché all'applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010 al compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
In ordine ai criteri di individuazione del presidente dell'organo di revisione collegiale, si ricorda, preliminarmente, che, come previsto dall'articolo 6 del D.M. 15 febbraio 2012, n.23, dalla data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011, non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento della funzione di presidente e tale funzione è svolta dal componente del collegio che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali è stato già svolto l'incarico.
Ciò premesso, in relazione alla durata degli incarichi da considerare a tale fine, tenuto conto della normale durata dell'incarico di revisore fissata a norma dell'articolo 235, comma 1, del predetto decreto legislativo n.267 del 2000, in tre anni e in analogia al criterio utilizzato per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 dell'elenco dei revisori di cui all'articolo 3 del citato D.M. n.23 del 2012, si è dell'avviso che vada fatto riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni ciascuno, come da orientamento già espresso nel comunicato dell'8 marzo 2013 pubblicato nel sito internet di questa Direzione Centrale.
In ordine alla data di completamento dell'incarico da valutare ai fini dell'individuazione del presidente del collegio, sembra ragionevole ritenere che vada fatto riferimento al momento della nomina dell'organo, tenuto conto che a norma del richiamato articolo 234 del Tuel, seppure con i criteri di cui all'articolo 6 del D.M. n.23 del 2012, il componente che svolge le funzione di presidente è individuato all'atto della nomina dell'organo con delibera consiliare, a nulla rilevando, a tal fine, la data della procedura di estrazione dall'elenco dei nominativi designati per la nomina e per l'eventuale sostituzione.
Quanto alla presunta inconferibilità dell'incarico nei confronti di un revisore sorteggiato e che risulta aver già svolto l'incarico di revisore presso lo codesto comune per due trienni dal 2001 al 2004 e dal 2007 al 2010, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 235, comma 1, primo periodo, del Tuel, come risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che prevedono che "L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ….., e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale."
Sulla base della disposizione in esame, si ritiene che il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente locale non possa essere nominato una terza volta revisore nel medesimo ente, non rilevando a tal fine il fatto che gli incarichi siano o meno consecutivi. In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n.5976 del 3 dicembre 2014.
Infine, in relazione all'applicazione delle riduzioni del compenso spettante ai revisori previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010, convertito dalla legge n.122 del 2010, si ritiene che, in conformità al consolidato orientamento della Corte dei Conti sulla problematica, ribadito, da ultimo, dalla Sezione delle Autonomie della stessa Corte dei Conti con delibera del 14 settembre 2015, n.29, "non sussistono dubbi sulla applicabilità agli enti locali della disciplina contenuta nell'articolo 6 del D.L. n.78 del 2010" e, nell'ambito degli enti locali, le predette disposizioni si applicano ai compensi spettanti ai componenti dell'organo di revisione, richiamando, inoltre, al riguardo l'ultima recente proroga al 31 dicembre 2016, disposta dall'articolo 10, comma 6, del decreto legge n.210 del 2015, del termine fino al quale gli emolumenti in questione non possono superare gli importi come ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.