Gruppi consiliari. Il cambio di denominazione di un gruppo consiliare, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti nel consiglio che sono in genere da ritenersi ammissibili.
Con la nota n. 1487/2016 del 2.03.2016, allegata in copia, il Presidente del Consiglio comunale di …ha chiesto se sia ammissibile il cambio di denominazione dei gruppi consiliari in relazione alle vigenti norme statutarie e regolamentari che prevedono solo la modifica della composizione dei medesimi gruppi. In particolare, è stato chiesto se la lista civica … possa modificare la propria denominazione in “Gruppo consiliare del Partito Democratico”. Al riguardo, si rappresenta in via preliminare, che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art. 38 del citato T.U.O.E.L.. I mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Nel caso in esame, trattasi, tuttavia, di cambio di denominazione di un gruppo consiliare che, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare comunque rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti nel consiglio che sono in genere da ritenersi ammissibili. In ogni caso, pur osservandosi che sia lo statuto e sia il regolamento comunale presentano una certa rigidità nella formazione dei gruppi, ancorandola alla denominazione della corrispondente lista di elezione, non può non rilevarsi che proprio l’art. 12, comma 2, dello statuto comunale consente la costituzione di gruppi non corrispondenti alle liste elettorali, purché siano composti da almeno tre membri. Pertanto, pare che tale valore numerico costituisca il limite per la costituzione di gruppi con denominazioni diverse da quelle originarie. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.