Potere sostitutivo di cui all’art. 39, comma 5, e sedute di seconda convocazione. La formulazione letterale dell’art. 39, comma 2, del citato T.U.O.E.L. lascia desumere che, nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.
E’ stato chiesto se il potere sostitutivo di cui all’art. 39, comma 5, debba essere riferito alla seduta di prima convocazione, ovvero anche alla seconda convocazione. Codesta prefettura ha osservato che la normativa sul potere di convocazione in via sostitutiva ai sensi del sopra citato articolo non potrebbe trovare applicazione analogica anche all’ipotesi delle sedute di seconda convocazione disciplinate dalla fonte regolamentare dell’ente, in ragione della natura di lex specialis della norma statale citata. Al riguardo, si osserva che la formulazione letterale dell’art. 39, comma 2, del citato T.U.O.E.L. lascia desumere che, nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri. Pertanto, anche la seduta di seconda convocazione dovrebbe essere tenuta entro il termine di venti giorni indicato dalla legge. Tale interpretazione consente di superare la questione prospettata circa la insuscettibilità di applicazione in via analogica di una legge speciale, ciò in quanto si presume che il potere prefettizio debba essere esercitato, in conformità con le norme regolamentari in materia di convocazione del consiglio, fino al concretizzarsi della finalità perseguita dalla norma in discorso. In ordine alla eventualità che la maggioranza impedisca la materiale tenuta della seduta di consiglio richiesta su iniziativa delle minoranze mediante l’allontanamento dei propri consiglieri, si richiamano le osservazioni del TAR Sicilia, Catania, sez. I 18/7/2006, n. 1181, in tema di c.d. "ostruzionismo di maggioranza". Nella citata pronuncia viene ritenuto che il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce un’inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. Secondo il Tar citato, l’art. 49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti “…qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche…”. Alla luce di tale orientamento, pertanto, sarebbe opportuno intraprendere ogni iniziativa utile anche al fine di attivare quella moral suasion istituzionale preordinata al ripristino del regolare funzionamento del consiglio comunale in conformità con i principi costituzionali surrichiamati.