Regolamento sul funzionamento del consiglio. La norma regolamentare che affida al Presidente la facoltà di informare il consiglio, in apertura di seduta, in merito a questioni che interessano l’operato del Sindaco o della Giunta lasciando ai singoli gruppi solo il diritto di replica, senza possibilità, per i consiglieri, di introdurre questioni nuove non appare limitativa dei diritti dei consiglieri.
Qualora emergano aspetti ritenuti di interesse, i singoli consiglieri, possono sempre utilizzare gli strumenti offerti dall’ordinamento, stimolando una eventuale deliberazione (in presenza dei relativi presupposti di competenza), con la richiesta di inserimento della questione in un successivo ordine del giorno, secondo le normali procedure regolamentari, oppure presentare mozioni o interrogazioni.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale, in relazione all’esposto di un consigliere, è stato chiesto un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 46 del regolamento del Consiglio comunale di … nella parte in cui affida al Presidente del consiglio (il sindaco) la facoltà di eventuali comunicazioni proprie o della Giunta sull’attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, lasciando ai singoli gruppi solo il diritto di replica, senza possibilità, per i consiglieri, di introdurre questioni nuove. Tale disposizione, altresì, potrebbe presentare, secondo codesta Prefettura, profili di illegittimità, consentendo al sindaco di allargare l’ordine del giorno senza verificare la presenza e l’accettazione dell’unanimità degli altri componenti del consiglio. Al riguardo, si premette che l’art. 38 del decreto legislativo n. 267/00, al comma 2, stabilisce che il funzionamento dei consigli è disciplinato dal regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto; il regolamento, in particolare, secondo la citata disposizione, deve prevedere le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte. L’art. 39 del citato decreto legislativo assegna al presidente del consiglio, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio e, al comma 4, dispone l’obbligo di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Su tali questioni, sottoposte alla deliberazione del consiglio, i consiglieri, ai sensi dell’art. 43 hanno diritto di iniziativa; i consiglieri hanno, altresì diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Ciò posto, si osserva che la norma regolamentare in argomento affida al Presidente la facoltà di informare il consiglio, in apertura di seduta, in merito a questioni che interessano l’operato del Sindaco o della Giunta o a questioni di particolare interesse per la comunità non iscritte all’ordine del giorno a cui, dunque non dovrebbe seguire alcuna deliberazione. Ferma restando la riconosciuta potestà di dirigere i lavori e le attività del consiglio in capo al Presidente, la norma inserita nel regolamento non appare limitativa del diritto dei singoli consiglieri a partecipare alle decisioni nelle materie di stretta competenza del consiglio medesimo ai sensi dell’art. 42 del richiamato decreto legislativo n. 267/00 che si concretizzano nell’ordine del giorno formalizzato. Il contenuto delle comunicazioni del presidente e le repliche affidate ai rappresentanti dei gruppi devono, comunque, essere riprodotti nel verbale di seduta, di libero accesso ai singoli consiglieri, ivi compresi gli assenti alla seduta. Dalla lettura di tali verbali, qualora emergano aspetti ritenuti di interesse, i singoli consiglieri, possono sempre utilizzare gli strumenti offerti dall’ordinamento, stimolando una eventuale deliberazione (in presenza dei relativi presupposti di competenza), con la richiesta di inserimento della questione in un successivo ordine del giorno, secondo le normali procedure regolamentari, oppure presentare mozioni o interrogazioni.