Sostituzione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00

Territorio e autonomie locali
16 Febbraio 2017
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Sospensione consiglieri ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 235/12. A seguito del provvedimento di sospensione, si può dare avvio alla procedura di sostituzione temporanea con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Si ribadisce che non sarebbe possibile procedere alla sostituzione temporanea direttamente con il secondo dei non eletti, prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi.
Tuttavia, non può non darsi conto del recente orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza del T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 che sembra attribuire alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato formulato un quesito in ordine alla applicazione dell’istituto della sostituzione temporanea di un consigliere del comune in oggetto, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. In particolare, è stato segnalato che ad un consigliere del Comune di Terzigno è stato notificato nuovamente un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 235/12, a seguito del quale si rende necessario intervenire con la sostituzione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 a favore del candidato primo dei non eletti nella medesima lista. Nel caso di specie si evidenzia, tuttavia, che il primo dei non eletti riveste attualmente la carica di assessore comunale e, pertanto, trattandosi di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si trova nella condizione di incompatibilità prevista dall’art. 64, comma 2, del decreto legislativo citato. A fronte delle predette circostanze, è stato chiesto un parere in ordine alla procedura da adottare per la sostituzione temporanea del consigliere sospeso. Preliminarmente, si fa presente che la sostituzione temporanea è fattispecie equiparabile all’istituto della surroga di un consigliere dimissionario disciplinato dall’art. 38, comma 8, dello stesso decreto legislativo. Pertanto valgono per la presente problematica le osservazioni ministeriali formulate con riferimento all’attuazione della normativa in tema di surroga. Al riguardo, si ritiene che, a seguito del provvedimento di sospensione, si può dare avvio alla procedura di sostituzione temporanea con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, nel caso di specie, quest’ultimo - formalizzando la propria volontà di mantenere la carica assessorile - può rinunciare allo status acquisito con la delibera di sostituzione temporanea, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Ciò premesso, si ribadisce che non sarebbe possibile procedere alla sostituzione temporanea direttamente con il secondo dei non eletti, prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi. Tuttavia, non può non darsi conto del recente orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza del T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 che sembra attribuire alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica. Tale pronuncia offre, inoltre, un’interessante analisi dell’istituto della sostituzione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 con specifico riferimento alla valenza da riconoscersi alle scelte compiute da consiglieri e assessori in costanza di sospensione temporanea. Secondo quanto osservato dal citato giudice amministrativo, un consigliere che abbia rinunciato a sostituire temporaneamente altro consigliere sospeso non potrebbe più vantare alcun titolo per pretenderne l’assegnazione per tutto il corso della consiliatura. Ciò in quanto “…nel caso di ulteriori vacanze successive alla rinuncia da parte di un candidato ad occupare in surroga un posto, l’amministrazione deve provvedere a sostituire il consigliere venuto meno scorrendo la graduatoria e procedendo alla nomina del primo dei candidati non eletti, esclusi i rinunciatari. Diversamente opinandosi, infatti, si consentirebbe al singolo candidato di transitare da una carica all’altra valutando in ogni momento la propria personale utilità nel rivestire l’uno o l’altro ruolo, in violazione della ratio sottesa alla normativa che regola la composizione ed il funzionamento degli organi elettivi che è quella… di garantire il corretto svolgimento delle funzioni loro assegnate, nell’interesse generale degli amministrati e non nell’interesse individuale del singolo candidato.” Premesso che è questa la cornice normativa e giurisprudenziale da valutare, si soggiunge che è al consiglio comunale che deve essere rimessa la problematica, atteso che tale organo deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio.