Determinazione compenso organo monocratico

Finanza locale
13 Marzo 2017
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il compenso spettante ai revisori dei conti è stabilito con la stessa delibera di nomina ed è determinato sulla base dei limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Testo 

In relazione alla determinazione del compenso da attribuire al revisore unico di un comune, avente una popolazione di circa 11.700 abitanti è stato chiesto di conoscere se lo stesso va calcolato ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 2005 secondo gli importi riferiti ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti di cui alla tabella A allegata allo stesso decreto, ovvero secondo gli importi riferiti ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicando poi la riduzione del 10 per cento  prevista dal decreto legge n.78 del 2010.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come è noto, a norma dell'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il compenso spettante ai revisori dei conti è stabilito con la stessa delibera di nomina ed è determinato sulla base dei limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I predetti limiti massimi del compenso base sono stati determinati, da ultimo, dal decreto del Ministro 20 maggio 2005 in misura distinta per  tipologia di enti e per fasce demografiche, eventualmente rettificata in relazione alla spesa corrente e alla spesa di investimento del bilancio dell'ente.
Sulla materia sono successivamente intervenute le disposizioni di cui  all'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010, a norma delle quali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i compensi corrisposti  ai componenti degli  organi di revisione sono stati ridotti automaticamente nella misura del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 10 aprile 2010, e, sino a tutto il 31 dicembre 2017, come da ultima modifica apportata dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge n.244 del 2016, i compensi da corrispondere ai revisori non possono superare l'importo attribuito allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 ridotto del 10 per cento.
Per quanto attiene alla determinazione dei compensi al revisore unico dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, si osserva che i limiti massimi fissati dal richiamato DM del 20 maggio 2005 non hanno subito alcuna variazione a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Pertanto, si ritiene che per la determinazione dei compensi da attribuire al revisore del comune occorra fare riferimento al limite massimo della fascia demografica di appartenenza fissato con il citato DM  20 maggio 2005, restando ferme le limitazioni previste dal richiamato articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010.