Surroga consiglieri. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere, si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca. Per quanto concerne la validità degli atti posti in essere dal consiglio comunale nelle more della adozione della surroga, la scrivente ritiene di condividere le considerazioni sviluppate dal TAR Brescia nella sentenza n. 245 del 28/2/2006. Nella citata pronuncia si legge che “…sarebbe contraria al principio di buon andamento dell’amministrazione la previsione di un “blocco” dell’attività istituzionale del Consiglio comunale ogni qualvolta uno dei suoi componenti rassegni le dimissioni in attesa di procedere alla sua sostituzione la quale – come insegna la prassi – potrebbe anche richiedere lo svolgimento di più sedute, …” e che “…la cessazione dalla carica di un Consigliere non impedisce all’organo di funzionare medio tempore, salvo appunto l’obbligo di tempestiva convocazione dell’assemblea per provvedere alla surroga…”.
Si fa riferimento alle mail sopradistinte con le quali è stato inoltrato il quesito del comune di cui in oggetto in materia di surroga dei consiglieri. In particolare è stato rappresentato che, a seguito delle dimissioni rese da un consigliere comunale, sono state presentate alcune dichiarazioni di preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte dei candidati non eletti della medesima lista che seguono il consigliere dimissionario. Pertanto, si è posto il problema interpretativo circa la percorribilità della rinuncia preventiva da parte dei candidati non eletti della medesima lista che seguono il consigliere dimissionario. Al riguardo, si osserva che ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 8, e 45, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00 il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga di consiglieri dimissionari e che il seggio vacante è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere, si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Ciò premesso, riaffermando la tesi su esposta, nel senso che non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca. Dalla lettura della sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 sembra, infatti, attribuirsi alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica. Ad ogni modo, la questione non può che essere rimessa alle valutazioni del consiglio comunale, il quale configura istituzionalmente il primo soggetto legittimato a pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio, fatti salvi i diritti di terzi che possono essere fatti valere nelle competenti sedi. Come noto, la surroga è da ritenersi un atto dovuto, che non implica alcun profilo di discrezionalità. Tale adempimento risulta funzionalizzato a realizzare l’obiettivo della ricostruzione del plenum dell'organo consiliare nonché a garantire l'esercizio dello ' jus ad officium' del consigliere subentrante. Pertanto, si ritiene che, nella fattispecie segnalata, l’ente debba farsi carico dell’obbligo di salvaguardare la funzionalità della rappresentanza elettiva attraverso la necessaria dovuta adozione della delibera di surroga. In mancanza, il Comune in parola dovrà essere invitato, entro un ristrettissimo arco temporale, a ricostituire il proprio plenum assembleare. In caso di inosservanza dell’obbligo di attenersi alle citate disposizioni e di persistenza da parte del consiglio nella mancata adozione dell’atto dovuto, potrà essere presa in considerazione l’attivazione di ogni ulteriore strumento previsto in tali ipotesi dall’ordinamento per assicurare la funzionalità dell’ente. Si soggiunge, inoltre, che, secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 640 del 17/2/2006, il termine di dieci giorni previsto ai sensi dell’art. 38, comma 8, del dlgs 267/2000 ha carattere non perentorio ma acceleratorio. La natura non perentoria del termine in discorso non implica che “… l’adozione di quell’atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario, tanto che secondo la giurisprudenza, dal mancato rispetto del termine o comunque dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell’ente inadempiente…” (TAR Abruzzo L'Aquila 30/7/2005 n. 667). Per quanto concerne la validità degli atti posti in essere dal consiglio comunale nelle more della adozione della surroga, la scrivente ritiene di condividere le considerazioni sviluppate dal TAR Brescia nella sentenza n. 245 del 28/2/2006. Nella citata pronuncia si legge che “…sarebbe contraria al principio di buon andamento dell’amministrazione la previsione di un “blocco” dell’attività istituzionale del Consiglio comunale ogni qualvolta uno dei suoi componenti rassegni le dimissioni in attesa di procedere alla sua sostituzione la quale – come insegna la prassi – potrebbe anche richiedere lo svolgimento di più sedute, …” e che “…la cessazione dalla carica di un Consigliere non impedisce all’organo di funzionare medio tempore, salvo appunto l’obbligo di tempestiva convocazione dell’assemblea per provvedere alla surroga…”.