Deliberazioni del Consiglio e della Giunta dichiarate immediatamente eseguibili, nel caso di urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti

Territorio e autonomie locali
17 Febbraio 2017
Categoria 
06.03 Esecutività
Sintesi/Massima 

Art. 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/00. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta dichiarate immediatamente eseguibili, nel caso di urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Il T.A.R. Piemonte, nella sentenza n. 460 del 2014,ha ritenuto che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto”.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere circa la necessità di una specifica motivazione giustificativa della formula di “immediata eseguibilità” delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00. Al riguardo si osserva che, in linea generale, in base alla disposizione citata, la dichiarazione di immeditata eseguibilità risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la approvi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti. Siffatta decisione di attribuire ad una deliberazione la connotazione dell'immediata eseguibilità assume autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta. Si segnala in proposito come il T.A.R. Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007 ha affermato che in virtù dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità – per motivi di urgenza – di una delibera di consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale – basata sul requisito dell'urgenza – dell'amministrazione procedente. Sullo specifico quesito formulato, si ritiene di condividere le osservazioni formulate dal T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014 circa la indefettibilità di una adeguata motivazione giustificativa della dichiarazione di immediata eseguibilità. Nella citata pronuncia il giudice amministrativo ha ritenuto che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto”.