Iscrizione all'elenco. Sospensione termine per domanda

Finanza locale
20 Marzo 2017
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La mancata presentazione della domanda di mantenimento nell’elenco comporta la cancellazione dall'elenco anche per i soggetti residenti in zone colpite da sisma

Testo 

Un revisore sostiene che, ai sensi dell'articolo 49, comma 4 e comma 9-ter del decreto legge 189/2016, anche i termini per la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco per i residenti nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici sarebbero sospesi sino al 31 luglio 2017. Come è noto, l'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, prevede che il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti sia soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini comunicati con avviso sulle pagine del sito internet di questo Ministero.
La mancata presentazione della domanda di mantenimento nell'elenco, comprovante il possesso dei prescritti requisiti, da inoltrare con le modalità e nei termini perentori fissati nel predetto avviso entro il termine del 15 dicembre 2016, comporta, quindi, la cancellazione dall'elenco. Si rappresenta che il punto 4 del predetto avviso recita: "Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell'indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l'interessato dovrà confermare gli stessi con le modalità indicate dal sistema, procedere all'inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio / 30 novembre 2016 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante "Chiudi domanda" seguendo le indicazioni a video. Dopo tale operazione non è richiesto l'invio del file firmato digitalmente. Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l'interessato riceverà, dall'indirizzo pec della finanza locale sopra indicato, una comunicazione circa il buon esito dell'acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati. Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l'avvenuta acquisizione della domanda." Inoltre, il sistema informatico è stato predisposto in modo da guidare a video i soggetti in tutte le fasi della compilazione della domanda, come peraltro dettagliatamente specificato nel "Manuale utente" visualizzabile alla pagina internet di questa Direzione dedicata all'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Con riferimento alla sospensione dei termini di cui all'articolo 49 del decreto legge 189/2016 rubricato "Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti", riferita quindi ai termini processuali, giudiziari e fiscali, si ritiene che la stessa non trovi alcuna attinenza con i termini della procedura in esame. Non risulta possibile, a norma della disposizione sopra richiamata, consentire la richiesta possibilità di presentazione tardiva della domanda di mantenimento nell'elenco per l'anno 2017. Il revisore potrà richiedere nuovamente l'iscrizione nell'elenco in occasione della prossima fase di aggiornamento prevista per l'anno 2018, previo conseguimento dei requisiti nel corso del 2017.