Richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri

Territorio e autonomie locali
6 Aprile 2017
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Obbligo di convocazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. La norma prescrive che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. La disposizione configura un obbligo del Presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell’organo assembleare senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni, da parte del consiglio stesso.

Testo 

Con la nota che si allega in copia, un consigliere del Comune di …, ha segnalato la mancata convocazione del Consiglio comunale - richiesta per effetto dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 – in quanto gli interessati non hanno specificato le motivazioni, né hanno prodotto alcuno schema di deliberazione, rendendo impossibile l’espletamento dell’istruttoria da parte degli uffici. Al riguardo, com’è noto, la norma sopra indicata del T.U.O.E.L. prescrive che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. La disposizione configura un obbligo del Presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell’organo assembleare senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni, da parte del consiglio stesso. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, in base al comma 5, previa diffida, provvede il prefetto. Tuttavia, alla luce anche della giurisprudenza (v. T.A.R. Liguria, Sez I, 11 gennaio 1994, n. 1121), le richieste di convocazione non possono essere generiche, atteso che “l’ordine del giorno deve essere formulato in maniera chiara ed in termini non ambigui, ma senza che ciò implichi l’esibizione di uno schema di provvedimento o l’impossibilità di apportare variazioni o modifiche dipendenti da valutazioni di merito che il Consiglio ha il potere di effettuare”. La dibattuta questione sulla sindacabilità, da parte del Presidente del Consiglio (o del Sindaco), dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, si è orientata, sempre in base alla giurisprudenza, nel senso che allo stesso spetti solo la verifica formale della richiesta (prescritto numero di consiglieri), mentre non potrebbe essere sindacata nel merito, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno (v. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sembrano la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del Consiglio. Nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del Consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’art. 42 del citato testo unico, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo art. 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale. Il Consiglio comunale ha, infatti, un potere generale di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sull’attività del Comune, nel cui ambito rientra pure quello di indirizzo, coordinamento e controllo sull'operato della Giunta (conforme, Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 20/2010 del 14.01.2010). Sulla base di tali argomentazioni, si ritiene, pertanto, che il Prefetto sia tenuto alla applicazione della normativa prevista dall’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 267/00, invitando il sindaco a voler provvedere alla convocazione del richiesto consiglio comunale, nonché i consiglieri comunali richiedenti ad attenersi alle modalità previste dall’art. 13 del regolamento, il quale prevede che “nella richiesta vanno indicati gli argomenti da trattare e i motivi che giustificano la seduta consiliare”.