Richiesta parere in merito alla sostituzione tra consiglieri comunali nelle commissioni consiliari permanenti

Territorio e autonomie locali
4 Aprile 2017
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Contrasto tra statuto e regolamento. Nel sistema delle fonti di autonomia locale, il regolamento è collocato in posizione subordinata rispetto allo statuto. (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011).

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il Segretario Generale del Comune di … ha posto un quesito in ordine alla legittimità della disciplina recata dal regolamento, sul funzionamento del consiglio comunale, in materia di commissioni consiliari permanenti. Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 56, comma 4, della citata fonte normativa è previsto che “ i gruppi possono, per una determinata riunione, procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche con consiglieri di altro gruppo, purché appartenente alla stessa coalizione, dandone tempestiva comunicazione scritta al presidente della commissione”. Il successivo comma 5 stabilisce che “i gruppi possono procedere a cambiamenti dei loro rappresentanti nelle commissioni dandone preventiva comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, che provvede alla sostituzione comunicandola contestualmente ai gruppi consiliari. Tali cambiamenti possono avvenire anche fra gruppi diversi, purché appartenenti alla stessa coalizione, con l’accordo dei rispettivi presidenti di gruppi”. Ciò posto viene evidenziato che dalla applicazione delle disposizioni in parola si determinerebbe una irregolare composizione delle commissioni consiliari in quanto i consiglieri assenti verrebbero sostituiti da altri consiglieri di diverso gruppo consiliare, ma appartenenti ad una non meglio specificata “coalizione”; concetto, peraltro, non definito in alcun passaggio del regolamento consiliare. Inoltre, la sostituzione comporterebbe l’indebito pagamento dei gettoni di presenza con le possibili esposizioni dell’ente ad eventuali rilievi da parte della magistratura contabile. Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna, l’ordinamento degli enti locali rientra nella competenza della legislazione regionale nel rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Ciò posto risultano condivisibili le perplessità rappresentate anche alla luce dell’art. 20, primo comma, dello statuto comunale dell’ente locale in oggetto, il quale statuisce che “Il consiglio istituisce commissioni consiliari permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti”. Tale disposizione reca un principio, la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi presenti in consiglio, non eludibile da parte del regolamento sul consiglio comunale. Ciò in quanto, nel sistema delle fonti di autonomia locale, il regolamento è collocato in posizione subordinata rispetto allo statuto. (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011). Si ricorda, infine, per completezza di informazione, che il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 1661 del 19.11.1996, ha dichiarato la illegittimità della norma del regolamento delle commissioni consiliari di un comune che prevedeva la facoltà, per ciascun membro della commissione consiliare, di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere del proprio gruppo. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.