Procedura di surroga consiglieri. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Riaffermando la tesi su esposta, nel senso che non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere in ordine alla correttezza della procedura adottata dall’Ente in oggetto per surrogare un consigliere dimissionario. In particolare, il Consiglio comunale avrebbe preso atto di una serie di manifestazioni di volontà di rinuncia al subentro da parte dei candidati non eletti nella medesima lista, deliberando, infine, l’impossibilità di surroga per esaurimento della lista. Al riguardo, si osserva che le dimissioni dalla carica di consigliere, disciplinate dall’art. 38, comma 8, del decreto legislativo n.267/00, seppur immediatamente efficaci, si distinguono “logicamente e cronologicamente … dal subentro del primo dei candidati non eletti, che si realizza con l’adozione di un atto consequenziale e subordinato entro il termine di legge” (TAR Lombardia n. 245/2006). Alla luce della considerazione che precede, si esprime l’avviso che a seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Ciò premesso, riaffermando la tesi su esposta, nel senso che non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca. Dalla lettura della sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 (l’appello al Cd.S., con sentenza n. 3795 del 2.7.2016 è stato dichiarato improcedibile) sembra, infatti, attribuirsi alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica. Premesso che è questa la cornice normativa e giurisprudenziale da valutare, si soggiunge che è al consiglio comunale che deve essere rimessa la problematica, atteso che tale organo deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio.