Mancata risposta atti di sindacato ispettivo. L’art. 43, comma 3, del T.U.O.E.L. n. 267/00, demanda espressamente allo statuto ed al regolamento consiliare la disciplina delle “modalità” di presentazione delle interrogazioni, nonché delle relative risposte. La medesima norma dispone che il sindaco, ovvero gli assessori delegati, “rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo”. Si ritiene che l’ente non possa esimersi dal fornire risposta alle interrogazioni nei tempi previsti, ferma restando l’esigenza di leale collaborazione da parte dei consiglieri comunali, che con eventuali comportamenti non corretti possono provocare disservizi. Si fa presente che il termine di trenta giorno di cui al citato art. 43, comma 3, secondo la dottrina, non ha carattere perentorio.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere in ordine alla problematica concernente il mancato riscontro da parte della amministrazione comunale agli atti di sindacato ispettivo formulati dai consiglieri. In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che l’art. 43, comma 3, del T.U.O.E.L. n. 267/00, demanda espressamente allo statuto ed al regolamento consiliare la disciplina delle “modalità” di presentazione delle interrogazioni, nonché delle relative risposte. La medesima norma dispone che il sindaco, ovvero gli assessori delegati, “rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo”. Nel caso in esame, lo statuto ed il relativo regolamento stabiliscono a chi debbano essere presentate le istanze di sindacato ispettivo e le modalità con cui deve essere data risposta. In particolare, il regolamento del consiglio comunale del comune in oggetto prevede, all’art. 56, comma 3, che “Il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono alle interrogazioni o interpellanze presentate dai Consiglieri entro trenta giorni dalla loro presentazione al Protocollo Generale del Comune”. Alla luce del quadro normativo delineato, si ritiene che l’ente non possa esimersi dal fornire risposta alle interrogazioni nei tempi previsti, ferma restando l’esigenza di leale collaborazione da parte dei consiglieri comunali, che con eventuali comportamenti non corretti possono provocare disservizi. Con riferimento alla problematica segnalata, si fa presente che il termine di trenta giorno di cui al citato art. 43, comma 3, secondo la dottrina, non ha carattere perentorio. Si soggiunge, altresì, che il T.A.R. Puglia, con sentenza n. 19 del 13/1/2009, ha respinto un ricorso avverso il comportamento silente tenuto da una amministrazione comunale a fronte dell’esercizio del diritto del consigliere di formulare atti di sindacato ispettivo. Nella citata pronuncia, il giudice amministrativo ha ritenuto inutilizzabile il ricorso ex art. 21 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034 avverso il comportamento asseritamente silente del Sindaco che, benché censurabile sul piano politico, “non può dirsi in alcun modo elusivo dell’obbligo di adottare un provvedimento espresso”. Premesso quanto sopra, codesta Prefettura, nell’ambito dell’attività di supporto agli enti locali, potrà valutare l’opportunità di sensibilizzare gli organi preposti al riscontro degli atti di sindacato ispettivo ad ottemperare entro un termine ragionevole, tale da coniugare i diritti dei consiglieri all’esercizio del proprio mandato istituzionale ed il buon andamento della amministrazione comunale.