Incompatibilità e ineleggibilità tra revisore e sindaco società controllata

Finanza locale
13 Marzo 2017
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Nuovi compiti di verifica e controllo dei revisori dell'ente rispetto alle società partecipate richiedono la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà dell'organo di revisione

Testo 

Una Prefettura ha rappresentato che un comune ha chiesto di acquisire il parere in merito alla probabile situazione di ineleggibilità di uno dei componenti il collegio dei revisori dell'ente, nominato con delibera consiliare a seguito di estrazione a sorte dei nominativi dall'elenco, effettuata a norma del decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2012, n.23.
In particolare, con nota del comune, nel segnalare che uno dei tre componenti del nuovo collegio, al momento della nomina, era anche Presidente del Collegio Sindacale di una società, della quale il comune detiene il 24,44 per cento del capitale (socio di maggioranza relativa) e sulla quale lo stesso esercita il c.d. "controllo analogo", si chiede se il predetto neo-revisore fosse eleggibile a tale funzione e, in caso di sussistenza di condizione di ineleggibilità, quali iniziative debbano essere intraprese per ripristinare la legittima composizione del collegio dei revisori.
In relazione alla situazione esposta dal comune, la Prefettura, nell'osservare che, a tutt'oggi, l'interessato continua a ricoprire contemporaneamente entrambe le cariche, chiede in merito il parere di questo ministero.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Come è noto, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono disciplinate dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
In particolare, per la fattispecie rappresentata, rilevano le disposizioni di cui al primo comma del citato articolo 236, il quale stabilisce che "Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale", nonché quelle di cui al successivo terzo comma, il quale stabilisce che  "i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi di consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".
A sua volta, il citato primo comma, lettera c), dell'articolo 2399 del codice civile stabilisce che non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono: "coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza".
Alla luce delle richiamate disposizioni, questa Amministrazione ritiene che, nel caso rappresentato, si configuri, quantomeno, l'ipotesi di incompatibilità prevista dal citato 236, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, trattandosi di contemporanea assunzione da parte di un componente dell'organo di revisione economico-finanziaria del comune di incarico presso un organismo che risulta essere a partecipazione maggioritaria dell'ente, affidataria in house di importante servizio pubblico e sottoposto al controllo dell'ente medesimo.
Inoltre, si osserva che il recente l'orientamento giurisprudenziale circa l'applicazione dell'articolo 2399, primo comma, c.c. (nella attuale formulazione sostituita dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6), richiamato dall'articolo 236, primo comma, del decreto legislativo n.267 del 2000, sembra essere molto rigoroso, sino a ricomprendere nella fattispecie "qualsiasi legame che abbia ad oggetto attività professionali, rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, quando la prestazione a titolo oneroso abbia carattere continuativo" (Cass. Civ. Sez.1, 11 luglio 2008, n.19235), e ad osservare che la ratio della norma risiede "nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo" (Cass. Sent. n.11554 del 9 maggio 2008).
Peraltro, di recente, su fattispecie analoga a quella sottoposta all'esame, il giudice amministrativo ha ritenuto che l'incarico di componente del collegio sindacale presso una società controllata dall'ente locale impedisce la nomina di revisore presso l'ente locale medesimo (TAR Emilia Romagna, sentenza n.308 del 22 aprile 2013). Il medesimo orientamento è stato espresso dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia (parere n.419 del 2 ottobre 2012).
Per completezza, si osserva che il quadro normativo di riferimento ha subito importanti modifiche per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6, che ha sostituito l'articolo 2399, del codice civile e che l'orientamento espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato, Sez.V, con sentenza n.6407 dell'11 novembre 2005, faceva espresso riferimento alla previgente formulazione dell'articolo 2399, c.c. e non a quella attualmente in vigore.
Del resto, occorre tenere nella dovuta considerazione alcune recenti modifiche normative che hanno attribuito all'organo di revisione dell'ente nuovi compiti di verifica e controllo rispetto alle società partecipate, il cui assolvimento richiede la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà del revisore.
Si fa riferimento, innanzitutto, alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 18, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, che attribuiscono, in caso di affidamento della gestione di servizi pubblici locali a società in house e partecipate dall'ente affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio alla vigilanza dell'organo di revisione dell'ente.
Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, hanno previsto la predisposizione di una nota informativa, da allegare al rendiconto dell'ente, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione.
Infine, rilevano le recenti modifiche all'articolo 239 del citato decreto legislativo n.267 del 2000, introdotte dall'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n.213, laddove viene prevista l'espressione obbligatoria del parere dell'organo di revisione in materia di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", parere che, pure, presuppone posizione di assoluta indipendenza dell'organo di revisione ai fini della terzietà del giudizio richiesto.
Va poi considerato, in generale, il nuovo contesto normativo delineato dal recente decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, teso a valorizzare la posizione di indipendenza degli incarichi svolti presso i predetti amministrazioni ed enti e a prevenire situazioni che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene che la rappresentata situazione debba essere tempestivamente rimossa, con le modalità previste dall'ordinamento e debba essere ripristinata la regolare composizione dell'organo di revisione.