La sostituzione del revisore dei conti già nominato con delibera consiliare, anche se non ha mai preso servizio, deve avvenire tramite nuova estrazione poiché le riserve subentrano solo in caso di rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei revisori designati prima della delibera di nomina
La Prefettura ha chiesto un parere in merito alla procedura di sostituzione di un revisore dei conti di un comune estratto come primo nominativo, a seguito della sua decadenza.
In particolare, è stato rappresentato che il Revisore in questione è stato nominato con delibera consiliare ma non ha mai preso servizio, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito di provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria.
Al riguardo, si ritiene necessario procedere alla sostituzione del revisore nominato effettuando una nuova estrazione atteso che, come indicato nell'allegato, prodotto dal sistema a seguito dell'estrazione, i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina (le riserve) subentrano, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l'incarico, da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell'ente, in quanto la graduatoria ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente.