La funzione di revisione economico finanziaria delle Unioni di comuni può essere svolta dall'organo dell'unione anche nei comuni che le costituiscono, in tal caso, se la popolazione complessiva non supera i 10.000 abitanti si nomina un revisore unico ovvero, se supera tale limite, un collegio di revisori. I revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'Unione decadono.
Viene chiesto l'orientamento di questa Amministrazione circa l'applicazione dell'articolo 1, comma 110, della legge n.56 del 2014 che prevede la possibilità per le Unioni di comuni di svolgere in forma associata, anche per i comuni che le costituiscono, le funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria. In particolare, una Unione ha chiesto se l'organo di revisione della stessa possa svolgere le funzioni di competenza anche in tutti i comuni membri i cui revisori sono in scadenza.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come è noto, il richiamato articolo 1, comma 110, lett.c) della legge n.56 del 2014, ha previsto che le funzioni dell'organo di revisione possono essere svolte dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, dette funzioni sono svolte da un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori.
Come già osservato nella circolare ministeriale n.75738 del 3 luglio 2014, tale disposizione introduce una nuova forma, che riveste carattere facoltativo, di esercizio delle funzioni dell'organo di revisione, individuandone le modalità unicamente nella diversa composizione collegata al dato demografico.
Inoltre, come osservato con la circolare ministeriale n.57782 del 24 giugno 2013, resta fermo il disposto di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, il quale prevede che, all'atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette Unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'Unione.
Al punto 2 della citata ministeriale è stato, infine, precisato che l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 234, comma 3-bis, del Testo Unico, al verificarsi dei presupposti come sopra individuati, comporta, in caso di Unione già esistente, la decadenza del revisore unico, ove ancora in carica, trattandosi di nomina di organo collegiale.
Nel caso in specie se, sulla base della popolazione complessiva dell'Unione, si determina la composizione monocratica dell'organo, si ritiene che non si configuri l'ipotesi di decadenza del Revisore unico ancora in carica, il quale dovrà svolgere l'incarico di revisione economico finanziaria, sia per l'Unione che per tutti i comuni che ne fanno parte, fino alla scadenza naturale del suo mandato, mentre se occorre procedere alla nomina di un organo collegiale l'organo monocratico decade alla nomina dello stesso.