Dimissioni dell’assessore. Si osserva che, come noto, non avendo il legislatore statale dettato una specifica disciplina in ordine alle modalità e l’operatività delle dimissioni dell’assessore, occorre far riferimento alle fonti di autonomia locale.
E’ stato formulato un quesito in ordine alle dimissioni di un assessore della giunta di un comune.
Il comune in questione è attualmente guidato dal Vicesindaco a causa della sospensione dalla carica ex art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 235/12 che ha interessato il primo cittadino.
In tale contesto, un assessore ha rassegnato le proprie dimissioni con nota indirizzata al Vicesindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario comunale. Dall’esame della documentazione in possesso della scrivente emerge che la lettera di dimissioni è stata acquisita al protocollo dell’ente.
Successivamente il Vicesindaco ha respinto le dimissioni che sono state poi ritirate dall’assessore.
Attesa la vicenda surriferita, si chiede un parere circa la regolarità della procedura seguita e, segnatamente, in merito al ritiro delle dimissioni già presentate al protocollo dell’ente.
Al riguardo, si osserva che, come noto, non avendo il legislatore statale dettato una specifica disciplina in ordine alle modalità e l’operatività delle dimissioni dell’assessore, occorre far riferimento alle fonti di autonomia locale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7, dello statuto comunale è previsto che “Le dimissioni dalla carica, singole o collettive, degli Assessori comunali, sono efficaci fin dal momento della loro presentazione, vale a dire dal momento in cui le stesse sono formalizzate ope legis (presentazione al protocollo generale del Comune oppure verbalizzazione nelle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale)”.
L’iter amministrativo adottato nella vicenda in questione non appare, quindi, conforme alla normativa statutaria citata che non prevede l’istituto del respingimento delle dimissioni dell’assessore da parte del sindaco e nemmeno il ritiro delle stesse.
Pertanto, il vicesindaco dovrebbe provvedere ad un nuovo provvedimento di nomina dell’assessore dimissionario.