Incompatibilità e ineleggibilità. Revisore-dipendente Regione

Finanza locale
13 Marzo 2018
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai dipendenti delle regioni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza, senza fare alcuna distinzione in merito al ruolo ricoperto o all'Ufficio di appartenenza del dipendente stesso

Testo 

Un Comune ha chiesto il parere di questa Amministrazione circa la presunta incompatibilità all'incarico di revisore dei conti di un iscritto nell'apposito elenco estratto con le modalità di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n.23, per il rinnovo dell'organo di revisione del comune e designato per la nomina, il quale è dipendente del Consiglio regionale.
In relazione alla questione prospettata, il Revisore, dirigente a tempo indeterminato di una Regione, sostiene che non sussista la causa di incompatibilità poiché è dipendente del Consiglio regionale che non interagisce con gli enti locali a differenza dei dipendenti regionali.
Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'articolo 236 del decreto legislativo n.267 del 2000, che disciplina le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità dei revisori dei conti degli enti locali.
In particolare, il comma 2 prevede espressamente che l'incarico di revisione economico-finanziaria non possa essere esercitato dai dipendenti delle regioni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza, senza fare alcuna distinzione in merito al ruolo ricoperto o all'Ufficio di appartenenza del dipendente stesso.