Rimane nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo di revisione e la soluzione delle situazioni conflittuali
È stato rappresentato da un comune la grave situazione conflittuale insorta con il revisore insediatosi a seguito di estrazione a sorte dall'apposito elenco, il quale avrebbe posto in essere, nell'esercizio delle sue funzioni, comportamenti poco collaborativi e ostili nei confronti dell'amministrazione comunale. Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.144 e al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, che prevedono che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno, hanno innovato soltanto le modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la restante normativa di cui agli articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti afferenti l'organo di revisione economico-finanziaria. Infatti, il quadro ordinamentale delle autonomie locali relativamente alla funzione della revisione economico finanziaria non prevede alcun potere di intervento in capo a questa Amministrazione atto a dirimere situazioni conflittuali tra amministrazione comunale e organo di revisione.
Pertanto, nel precisare che il predetto revisore, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco effettuata a norma del citato decreto ministeriale, è stato nominato dall'ente con delibera consiliare, si rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislative n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste.
Sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza, andrà valutata la fattispecie in argomento, fermo restando che non sussiste rapporto di gerarchia tra Consiglio comunale e Organo di revisione economico-finanziario (Conf. TAR Piemonte, Sez.1, n.2069/2010).