Parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Si fa presente che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell'art.1, comma 137, citato trovano in esso "un ineludibile parametro di legittimità" e, pertanto, un'interpretazione che riferisse l'applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all'indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Con riferimento alla adeguatezza dell'istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n.1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l'annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l'atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di "… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell'ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.". (cfr. Tar Calabria sentenze nn.2,3 e 4 del 2015).