Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Il comune, non più appartenente all'unione, non può continuare ad avvalersi del revisore unionale in quanto ciò si concretizzerebbe nella scelta del proprio organo di revisione, in palese contrasto con le nuove modalità di scelta.
Il revisore non può accettare la nomina in una seconda provincia se la stessa non ha previsto specifica deroga all'articolo 238 del testo unico n.267 del 2000
Occorre procedere per tempo all'avvio delle procedure di scelta finalizzate alla nomina dell'organo in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
In caso di unione posta in liquidazione, il revisore non può essere sorteggiato dall'elenco; il liquidatore, se ne ha necessità, può decidere in autonomia provvedendo direttamente alla scelta e alla relativa nomina.
La possibilità di rimodulare il compenso del revisore contabile di ente appartenente a regione a statuto speciale rientra nell'autonomia decisionale dell'ente stesso
Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il Presidente del Consiglio può essere delegato dal Sindaco al pari degli altri consiglieri per la cura di affari particolari, purché non gli si attribuiscano anche poteri di gestione assimilabili a quelli degli Assessori e dei Dirigenti.
Art.43 del d.lgs. n.267/2000. In materia di “diritto di accesso” dei consiglieri comunali in ordine agli atti in possesso dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare che eventuali continue richieste si trasformino in un aggravio dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) del Comune attraverso l'uso della password di servizio (cfr. parere del 29.11.2009).
Conformemente alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione (in particolare, art. 2 del d.lgs. n.82/2005), qualora si tratti di esibire documentazione complessa e voluminosa, è altresì legittimo il rilascio di supporti informatici al consigliere o la trasmissione mediante posta elettronica, in luogo delle copie cartacee.
L’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00 prevedendo con disposizione statutaria la facoltatività dell’istituzione delle commissioni, richiede il rispetto del criterio proporzionale nella loro composizione.
Sono comunque escluse artificiose creazioni di gruppi minoritari che impediscano la piena partecipazione a tutte le commissioni da parte dell’autentica minoranza. Tuttavia, la collocazione dinamica dei consiglieri alla maggioranza o alla minoranza, ammessa in virtù del mancato vincolo relativo al mandato imperativo - anche alla luce della decisione del C.d.S. n.4600/2003 - passa attraverso i movimenti tra i gruppi.
Infatti, sono possibili i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, con diretta influenza sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.
E’ ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche ai consiglieri comunali da parte del Sindaco, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Resta ferma l'inderogabilità sostanziale del limite numerico di componenti della Giunta imposto dall’art.1, comma 135 della legge n.56/2014 e dell’art.1, comma 185 della legge 23.12.2009, n.191, modificato dall’art.1 comma 1 bis del d.l. n.2/2010, convertito in legge n.42/2010.
Le commissioni consiliari permanenti devono rispecchiare in modo proporzionale i gruppi presenti in consiglio, pertanto, in caso di intervenuti mutamenti nella composizione dei gruppi, il consiglio dovrà procedere, con propria deliberazione, ad un riequilibrio complessivo delle commissioni consiliari permanenti al fine di garantire il rispetto del criterio proporzionale previsto dall’art.38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00.
Nell’ipotesi in cui gli Uffici comunali non dispongano degli atti richiesti dal consigliere comunale nell'esercizio del diritto di accesso che riguardano, nella specie, una associazione in ambiti territoriali tra comuni come prevista, tra l’altro, dalla legge regionale - a cui il Comune contribuisce mediante finanziamenti a valere sui propri bilanci - che si avvale dell'Ufficio di Piano individuato quale struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona, in carenza di specifiche disposizioni in merito che deleghino la struttura affidataria del servizio, sarà tale ultimo soggetto a corrispondere al consigliere comunale gli atti richiesti, nei tempi previsti.
Convocazione del consiglio. Eventuali vizi di legittimità attinenti alla convocazione del consiglio. Il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione.
Gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati possono essere fatti valere solo nelle competenti sedi amministrative ovvero giurisdizionali, secondo le consuete regole vigenti in materia.
Mozioni. Il diritto di presentare mozioni è previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, che al comma 3, demanda allo statuto ed al regolamento la disciplina concernente le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e le relative risposte. Ad avviso della scrivente, il consiglio comunale potrebbe adottare disposizioni regolamentari limitative del diritto di proporre emendamenti alle mozioni, tali da stravolgerne surrettiziamente il significato originario.
Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
È valida l'estrazione effettuata dalla Prefettura per la sostituzione di un revisore dimissionario, il quale ha successivamente sospeso le sue dimissioni per il tempo necessario alla sola redazione di atti obbligatori
In caso di arresto di un revisore l'ente può dichiarare cessato l'incarico per impossibilità allo svolgimento.
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispiratrice dalla necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta “propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative.
Utilizzo fascia tricolore. Con circolare di questo Ministero n. 5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998, è stato evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (art. 36, comma 7 della legge n. 142/1990 come sostituito dall’art. 4 comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 - ora art. 50, comma 12 del decreto legislativo n. 267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”.
Composizione delle Commissioni consiliari permanenti. Impossibilità di insediamento. In base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni. A fronte delIa oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni a causa della indisponibilità manifestata da alcuni consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
Ipotesi inclusione del sindaco in un gruppo consiliare. Il sindaco, pur se membro del consiglio comunale ai sensi dell'art. 46 del T.U.O.E.L., ha, in effetti, una posizione differenziata rispetto ai singoli consiglieri comunali.
Tale disposizione lascia emergere la configurazione della posizione di terzietà del sindaco nel rapporto con i gruppi medesimi.
Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo o addirittura la costituzione di un gruppo unipersonale nel corso della consiliatura da parte dello stesso sindaco può incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente.