Composizione delle Commissioni consiliari permanenti. Impossibilità di insediamento. In base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni. A fronte delIa oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni a causa della indisponibilità manifestata da alcuni consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
E’ stato formulato un quesito in materia di commissioni consiliari consultive permanenti.
L’art. 37 dello statuto comunale prevede l’istituzione delle commissioni consultive, distinte in permanenti e temporanee, “…formate da consiglieri o cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune con esperienza e competenza utili all’espletamento dei compiti”.
Ai sensi del regolamento del funzionamento del consiglio sono previste sei commissioni consiliari permanenti composte da un massimo di cinque membri, di cui tre consiglieri in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza.
Tuttavia nessun consigliere di minoranza ha accettato l’incarico di componente delle commissioni e, pertanto, le stesse risultano composte solamente dai tre membri di maggioranza.
Attesa la mancata designazione dei rappresentanti della minoranza, si chiede un parere in merito all’operatività delle Commissioni consiliari permanenti.
Al riguardo si osserva, in via preliminare, che in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni.
In base al principio consolidato in materia di organi collegiali, secondo il quale all’atto del primo insediamento l’organo deve essere completo in tutte le sue componenti per potersi dire legittimamente costituito e poter validamente operare, si ritiene che la mancata designazione dei rappresentanti di minoranza abbia impedito, di fatto, la costituzione delle commissione in argomento.
Al riguardo, va rilevato anzitutto la natura delle commissioni consiliari. Esse non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzative, bensì organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli.
A fronte delIa oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni a causa della indisponibilità manifestata da alcuni consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
Ovviamente ciò non esclude che l’argomento della ricostituzione delle commissioni comunali possa essere iscritto all’ordine del giorno delle sedute consiliari fino alla sua positiva trattazione.
Per quanto concerne la previsione dello statuto comunale circa la possibilità di eleggere, quali componenti delle commissioni, anche cittadini esterni al consiglio comunale, si rappresenta che, ai sensi del citato art. 38, comma 6, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio «nel proprio seno». Pertanto, la formulazione della norma statutaria non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore circa la indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti delle commissioni consiliari ex art. 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00.