Il comune, non più appartenente all'unione, non può continuare ad avvalersi del revisore unionale in quanto ciò si concretizzerebbe nella scelta del proprio organo di revisione, in palese contrasto con le nuove modalità di scelta.
Una Prefettura ha trasmesso la richiesta di un Comune tesa a conoscere l'avviso di questa Amministrazione circa la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi dell'organo di revisione dell'Unione anche dopo il recesso del comune dalla stessa.
In particolare, il comune di XXX dal 1 gennaio 2019 non farà più parte dell'Unione Comuni XXX presso la quale era stato nominato un organo collegiale che, ai sensi dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico 267 del 2000, svolgeva la funzione di revisione anche per i comuni membri.
Al riguardo, non si ritiene che il comune, non più appartenente all'unione, possa continuare ad avvalersi del revisore unionale in quanto ciò si concretizzerebbe nella scelta del proprio organo di revisione, in palese contrasto con le nuove modalità di scelta previste dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011.
Si invita, quindi a procedere nei termini previsti all'estrazione dall'elenco in modo che il comune possa dotarsi di un proprio revisore a partire dal 1 gennaio 2019.