Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il Presidente del Consiglio può essere delegato dal Sindaco al pari degli altri consiglieri per la cura di affari particolari, purché non gli si attribuiscano anche poteri di gestione assimilabili a quelli degli Assessori e dei Dirigenti.
E' stato posto un quesito concernente la possibilità di conferire la delega alla protezione civile al Presidente del consiglio comunale, che riveste la qualifica di operatore di protezione civile nell'ambito del centro operativo comunale.
Secondo quanto rappresentato dal Sindaco, il servizio di protezione civile è gestito in forma associata in base ad apposite convenzioni. Lo statuto comunale prevede che il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite a singoli assessori ed a consiglieri nei casi previsti dalla legge.
Al riguardo, si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Una ristrettissima serie delle funzioni sindacali può essere delegabile in virtù di specifiche previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art.54 nella sua attività di Ufficiale di Governo).
Va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n.1248/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare "l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato".
Ciò posto per quanto concerne lo specifico quesito prospettato, si ritiene che il Presidente del Consiglio può essere delegato dal Sindaco al pari degli altri consiglieri per la cura di affari particolari, purché non gli si attribuiscano anche poteri di gestione assimilabili a quelli degli Assessori e dei Dirigenti.