Compenso revisore in Regione a statuto speciale

Finanza locale
3 Ottobre 2018
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La possibilità di rimodulare il compenso del revisore contabile di ente appartenente a regione a statuto speciale rientra nell'autonomia decisionale dell'ente stesso

Testo 

Un comune chiede l'orientamento di questa Direzione sulla possibilità di rimodulare il compenso del revisore contabile alla luce della mancata proroga dell'obbligo del taglio del 10 per cento di cui all'articolo 6, comma 3. del D.L. n.78 del 2010, a decorrere dall'1 gennaio 2018.  
In particolare, il Comune ha precisato che il Consiglio Comunale, nel mese di settembre 2017, ha fissato il compenso spettante, avuto riguardo il dissesto finanziario del comune, determinando un'ulteriore riduzione del 25 per cento rispetto quella prevista dalla legge.
Pertanto, si è determinato un compenso di fatto inferiore al limite massimo previsto dal D.M. 20 maggio 2005, per i comuni di fascia demografica immediatamente inferiore.
In via preliminare, il comma 29, dell'articolo 16, del decreto legge n.138 del 2011, istitutivo del nuovo procedimento di scelta ad estrazione a sorte da un elenco dei revisori degli enti locali, prevede che le disposizioni di cui allo stesso articolo 16, comprese, quindi, quelle di cui al comma 25 in esame, si applicano agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42.
Sulla base di quanto previsto dal citato comma 29 dell'articolo 16, si ritiene, pertanto, come precisato anche nella circolare F.L. n.7 del 2012, che le disposizioni di cui al comma 25 dello stesso articolo 16, riguardanti le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, non trovino immediata e diretta applicazione per gli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale, fatta salva l'ipotesi in cui lo statuto regionale preveda espressamente un rinvio alla normativa statale nelle more o in mancanza di apposita normativa regionale. 
Pertanto, la valutazione in merito va compiuta sulla scorta della normativa regionale e delle considerazioni rientranti nell'autonomia decisionale dell'ente locale.