Diritto dei consiglieri comunali ex art.43, comma 2 TUOEL, ad accedere agli atti relativi ai servizi erogati dal Piano Sociale di Zona

Territorio e autonomie locali
24 Settembre 2018
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Nell’ipotesi in cui gli Uffici comunali non dispongano degli atti richiesti dal consigliere comunale nell'esercizio del diritto di accesso che riguardano, nella specie, una associazione in ambiti territoriali tra comuni come prevista, tra l’altro, dalla legge regionale - a cui il Comune contribuisce mediante finanziamenti a valere sui propri bilanci - che si avvale dell'Ufficio di Piano individuato quale struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona, in carenza di specifiche disposizioni in merito che deleghino la struttura affidataria del servizio, sarà tale ultimo soggetto a corrispondere al consigliere comunale gli atti richiesti, nei tempi previsti.

Testo 

E’ stato formulato un quesito in materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali. In particolare, è stato chiesto quale sia la corretta modalità di esercizio del diritto di accesso nell’ipotesi i cui gli Uffici comunali non dispongano degli atti richiesti e che, dunque, abbiano necessità di reperire i dati e le informazioni presso altro soggetto competente per la gestione del servizio.
Al riguardo, come anche osservato da codesta Prefettura, al consigliere comunale è riconosciuto dalle vigenti disposizioni (art.43, comma 2, del decreto legislativo n.267/00) il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle proprie aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
Il comune con l’articolo 38 dello Statuto ha ribadito sostanzialmente il diritto in parola, "nel rispetto delle modalità prefissate dall’art.43 del TUEL".
Il regolamento per il diritto di accesso adottato dal Comune contiene disposizioni di dettaglio nella materia, prevedendo all’articolo 8, comma 2, che il diritto in parola si esercita presso gli uffici dell’amministrazione comunale, nonché presso enti, istituzioni e altri enti gestori di servizi pubblici locali."Per notizie e informazioni si intendono dati già formati ancorché non tradotti in atti o documenti amministrativi per i quali non sia richiesta alcuna elaborazione fatta salva quella di mera raccolta".
L’articolo 9 del regolamento precisa, inoltre, che l'accesso agli atti e documenti è effettuato presso il responsabile di servizio titolare o individuato su richiesta formale.
Nel caso in esame il Piano Sociale di zona a cui la documentazione richiesta farebbe riferimento, sembrerebbe corrispondere, sulla base delle indicazioni rintracciabili nel portale internet, all'Ufficio di Piano individuato quale struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona previsto dall’art.23, comma 1, della legge regionale n.11/2007.
La struttura in parola è in sostanza una associazione in ambiti territoriali tra comuni come prevista, tra l’altro, dall’articolo 10 della citata legge regionale n.11/2007.
Premesso che il Comune in parola contribuisce al funzionamento dell’Associazione mediante finanziamenti a valere sui propri bilanci, è acclarato il diritto del consigliere comunale ad accedere agli atti del Piano sociale di Zona.
Nella fattispecie, valendo l'esercizio sostanziale del diritto, qualora il Comune non sia in possesso immediato degli atti richiesti, in carenza di specifiche disposizioni in merito che deleghino la struttura affidataria del servizio, sarà il Piano Sociale di Zona a corrispondere al consigliere comunale gli atti richiesti, nei tempi previsti.