Limiti all'affidamento degli incarichi

Finanza locale
10 Ottobre 2018
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il revisore non può accettare la nomina in una seconda provincia se la stessa non ha previsto specifica deroga all'articolo 238 del testo unico n.267 del 2000

Testo 

Una Prefettura, nel trasmettere la nota della Provincia, chiede l'avviso di questa Ministero circa l'applicazione dell'articolo 238 del testo unico n.267 del 2000 (Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e - o comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.) che disciplina i limiti all'affidamento dell'incarico di revisione economico-finanziaria.
In particolare, la Provincia evidenzia che, a seguito dell'estrazione dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, uno dei tre revisori sorteggiati ha dichiarato di rispettare i limiti di cui al predetto articolo non ricoprendo più di un incarico in comuni superiori a 100.000 abitanti o provincia, precisando, in un secondo momento, di svolgere l'incarico presso un'altra Provincia il cui regolamento di contabilità prevede la deroga al limite degli incarichi.
Al riguardo, si osserva che, in considerazione del fatto che la Provincia richiedente non ha previsto la possibilità di derogare al limite massimo degli incarichi di cui all'articolo 238 del testo unico n.267 del 2000, il revisore in questione non può essere nominato componente dell'organo collegiale della predetta Provincia.