Revisore dell'unione in liquidazione

Finanza locale
4 Ottobre 2018
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

In caso di unione posta in liquidazione, il revisore non può essere sorteggiato dall'elenco; il liquidatore, se ne ha necessità, può decidere in autonomia provvedendo direttamente alla scelta e alla relativa nomina.

Testo 

Una Prefettura, a seguito di ulteriore richiesta da parte del liquidatore di una Unione, ha rinnovato la richiesta di valutare l'opportunità di procedere ad un nuovo sorteggio dell'organo di revisione economico-finanziaria scaduto in nel maggio dello scorso anno.
In particolare, è stato evidenziato che la liquidazione si protrarrà fino alla fine del mese di dicembre 2020 e, di conseguenza, il liquidatore ha necessità del revisore per continuare a porre in essere gli adempimenti contabili.
Al riguardo, si comunica che l'ente locale risulta cessato dal 2015 e l'apposita procedura informatica dell'elenco dei revisori dei conti non permetterebbe, in ogni caso, di procedere al relativo sorteggio.
La fase liquidatoria nulla ha a che vedere con la normale gestione dell'ente locale per la cui revisione economico-finanziaria l'articolo 239 del testo unico 267 del 2000 indica espressamente le funzioni spettanti all'organo di revisione.
Si ritiene, quindi, che il liquidatore, in assenza di specifiche disposizioni, debba decidere in autonomia se avvalersi di un revisore provvedendo direttamente alla scelta e alla relativa nomina.